Appropriazione indebita aggravata: procedibilità d’ufficio solo con aggravanti a effetto speciale (Cass. pen. Sez. II n. 26323 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita, il reato di cui all’art. 646 cod. pen., quando aggravato dalla circostanza di cui all’art. 61, primo comma, n. 11), cod. pen., è perseguibile d’ufficio ai sensi dell’art. 649-bis cod. pen. soltanto se ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa sia incapace per età. La mera sussistenza dell’aggravante comune dell’abuso di relazioni d’ufficio non è sufficiente a radicare la procedibilità d’ufficio. Ne consegue che, in difetto di tali presupposti, il reato resta procedibile a querela di parte, con la conseguenza che il giudice deve verificarne la validità e la tempestività.
Il Fatto
La ricorrente era stata chiamata a rispondere di appropriazione indebita per essersi appropriata, nella qualità di amministratore di una società, di somme derivanti da incassi di premi assicurativi, nonché, nella qualità di titolare di un’impresa individuale, di ulteriori somme, omettendo di versarle all’avente diritto. La Corte d’appello aveva concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena.
Avverso tale pronuncia la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduceva la tardività e l’invalidità della querela, nonché l’errata affermazione della procedibilità d’ufficio per effetto di aggravanti Mai contestate; con il secondo contestava la configurabilità del reato, assumendo la rilevanza esclusivamente civilistica della vicenda e l’assenza del dolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la questione della procedibilità, centrale nel primo motivo. La Corte territoriale aveva ritenuto il reato perseguibile d’ufficio sul presupposto che l’art. 649-bis cod. pen. lo prevedesse per le ipotesi aggravate ex art. 61, n. 11), cod. pen.
La Suprema Corte rileva che la Corte d’appello ha fatto erronea applicazione della norma. L’art. 649-bis cod. pen., per i fatti perseguibili a querela di cui all’art. 646, secondo comma, cod. pen. o aggravati dalle circostanze dell’art. 61, primo comma, n. 11), cod. pen., prevede la procedibilità d’ufficio solo qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età.
Nel caso di specie non ricorre alcuna circostanza aggravante ad effetto speciale diversa dalla recidiva, né l’ipotesi della persona offesa incapace per età. Il fatto non rientra quindi tra quelli per i quali la disposizione prevede la procedibilità d’ufficio.
Il primo motivo è pertanto fondato, restando assorbito il secondo. La sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia, che dovrà valutare innanzitutto la validità della querela proposta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.