Espulsione e richiesta di protezione speciale in Questura: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 11531 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La semplice manifestata intenzione di presentare una nuova istanza di protezione speciale, dopo che una precedente domanda reiterata sia stata dichiarata inammissibile con provvedimento non impugnato, non attribuisce allo straniero la qualità di richiedente protezione internazionale. Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 142/2015, letto alla luce dell’art. 2 della Direttiva 2011/95/UE, per protezione internazionale si intende esclusivamente lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria, non anche la protezione speciale. L’art. 7 del d.lgs. n. 25/2008 esclude il diritto di restare sul territorio nazionale per chi manifesti la volontà di presentare una domanda ulteriormente reiterata a seguito di decisione definitiva che abbia considerato inammissibile la prima domanda reiterata. Il giudice di pace che dia atto della recente valutazione della posizione dello straniero non omette alcun esame rilevante.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona, deducendone l’illegittimità perché notificato il giorno stesso in cui si era recato presso gli uffici della Questura per presentare istanza di protezione speciale. Il Giudice di pace aveva respinto il ricorso, rilevando che la prima richiesta di protezione internazionale era stata respinta con provvedimento definitivo e che la domanda reiterata era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale, con decisione non impugnata.

Avverso tale ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, non essendosi costituita la controparte.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 19, comma 1.2, del TUI, sostenendo che la richiesta di protezione speciale si fondava su presupposti nuovi rispetto alle precedenti istanze, tra cui il reperimento di attività lavorativa, e che allo straniero presentatosi agli sportelli non poteva essere notificato il decreto di espulsione.

Con il secondo motivo si deduceva l’omesso esame di fatto decisivo, per non avere il giudicante valutato le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta, tra cui il contratto di lavoro posto a base della nuova richiesta.

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il Giudice di pace ha dato atto che la posizione del ricorrente era stata di recente esaminata: la Commissione territoriale, investita della domanda reiterata, si era espressa anche sulla insussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con provvedimento non impugnato.

Il giudice di merito ha quindi valutato la situazione al momento della notifica del decreto e ha escluso motivi ostativi all’espulsione, proprio perché il diritto al permesso di soggiorno era stato oggetto di recente verifica. La Corte ha precisato che il ricorrente non può qualificarsi richiedente protezione internazionale in virtù della sola intenzione di richiedere nuovamente la protezione speciale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 2 del d.lgs. n. 142/2015, letto alla luce dell’art. 2 della Direttiva 2011/95/UE, secondo cui per protezione internazionale si intende lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, non la protezione speciale. Ha inoltre osservato che l’art. 7 del d.lgs. n. 25/2008 esclude il diritto a restare sul territorio per chi manifesti la volontà di presentare un’ulteriore domanda reiterata dopo una decisione definitiva di inammissibilità. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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