Espulsione dello straniero revocata per erronea cessazione della pena (Cass. pen. Sez. V n. 34444 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione e non può essere eseguita nei confronti di chi abbia medio tempore interamente espiato la pena. Tuttavia, la revoca del provvedimento espulsivo per asserita cessazione dello stato detentivo è illegittima quando l’espiazione non sia effettivamente intervenuta, essendo stata interrotta proprio dall’esecuzione della misura. In tal caso il Tribunale di sorveglianza, nella veste di giudice del rinvio, deve pronunciarsi sull’opposizione e riesaminare i presupposti applicativi, sussistendo un interesse concreto e attuale del condannato.
Il Fatto
Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Genova, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Cassazione con sentenza del 27 marzo 2025, ha revocato il provvedimento di espulsione adottato a carico dello straniero ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio era stato investito dopo l’annullamento dell’ordinanza di rigetto dell’opposizione proposta dal condannato avverso il medesimo provvedimento.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova e il difensore del condannato. Entrambi hanno censurato il fatto che il giudice del rinvio abbia disposto la revoca per cessazione dello stato detentivo, senza procedere al nuovo esame demandatogli. Il Procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio già espresso dalla Sez. I n. 26616 del 15.05.2024, secondo cui l’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non può essere eseguita nei confronti di chi abbia interamente espiato la pena, quand’anche disposta durante l’espiazione. Su tale rilievo il Tribunale di sorveglianza aveva fondato la revoca, ritenendo che l’espiazione fosse intervenuta il 2 febbraio 2026.
Tale presupposto, però, non regge all’esame degli atti. Il ricorrente è stato espulso dal territorio dello Stato il 12 febbraio 2025, come risulta dal certificato del DAP e dall’ordinanza dello stesso Tribunale di sorveglianza depositata il 19 febbraio 2025. La nota dell’Ufficio matricola della casa circondariale attesta che l’espiazione sarebbe terminata il 2 febbraio 2026 soltanto «se non fosse intervenuta l’espulsione a titolo di sanzione alternativa».
Ne deriva che il condannato non ha espiato in toto la pena. Il venir meno del titolo detentivo non è dunque fisiologico, ma costituisce l’effetto diretto della misura espulsiva, la cui legittimità è ancora sub iudice. Sussiste pertanto l’interesse a ricorrere, che la giurisprudenza esclude esclusivamente nel caso di avvenuta espiazione della pena, ormai incompatibile con l’espulsione (cfr. Sez. V n. 35750 del 29.05.2007).
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sull’opposizione proposta dal condannato, in ossequio al dictum della sentenza rescindente che aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto, ai sensi dell’art. 627, commi 2 e 3, cod. proc. pen. La mera cessazione del titolo esecutivo non equivale a pronuncia sulla legittimità del titolo espulsivo, né i profili dedotti dal ricorrente — il divieto di reingresso e i suoi effetti ultrattivi — possono essere considerati astratti.
L’ordinanza impugnata è stata perciò annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova, restando assorbite le ulteriori censure del condannato.
Nota della Redazione
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