Rito cartolare in appello e omissione indicazione modalità trattazione senza nullità (Cass. pen. Sez. V n. 1845 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio d’appello, delle modalità di trattazione (pubblica udienza o camera di consiglio) non integra causa di nullità dell’atto, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 601, comma 6, cod. proc. pen., che limita la sanzione ai soli requisiti di cui all’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. Nel giudizio celebrato con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, non è applicabile l’art. 420-ter cod. proc. pen., non essendo prevista la comparizione personale delle parti. La prospettazione di un legittimo impedimento a comparire non può essere intesa come istanza tacita di trattazione orale, dovendo la richiesta di discussione essere formulata per iscritto nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, confermando la condanna di primo grado, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., per aver occultato la targa di un furgone con stracci e pezzi di plastica.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 178, 420-ter e 601 cod. proc. pen. La difesa censurava il rigetto, da parte del giudice territoriale, dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento e contestava la mancata indicazione, nel decreto di citazione, delle modalità di trattazione e delle facoltà riconosciute alla parte privata. La questione approda così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, applicabile ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, che dispone la celebrazione delle udienze in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo diversa richiesta delle parti. La disciplina, di natura transitoria, non tocca però le modalità della vocatio in iudicium, regolate dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

È a tale norma che occorre far riferimento per individuare i requisiti del decreto di citazione per il giudizio d’appello, richiamandosi i requisiti di cui all’art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen., oltre all’indicazione del giudice competente. Lo stesso articolo, al comma sesto, limita la nullità ai casi in cui l’imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti di cui alla lett. f), ovvero giorno, luogo e ora della comparizione.

In applicazione del principio di tassatività delle nullità, la Corte esclude che l’omessa informativa sulle diverse modalità di trattazione integri causa di nullità dell’avviso di fissazione notificato alle parti. Richiamando Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, si osserva che non può farsi carico al Presidente della Corte d’appello il non previsto onere di informare l’appellante circa la vigenza di una legge processuale, rientrando tali contenuti nelle competenze proprie della difesa tecnica.

Le modalità di trattazione indicate nel decreto sono, in sé, indicative solo del rito da seguire, non anche della partecipazione delle parti, ben potendo anche il rito camerale essere partecipato. Dagli atti emerge inoltre la notifica al difensore delle conclusioni del Procuratore generale, effettuata a mezzo pec, circostanza dalla quale la difesa poteva evincere le effettive modalità di trattazione.

Celebratosi il giudizio con contraddittorio cartolare, per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione l’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento, non essendo prevista la comparizione personale (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021; Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022). Né, contrariamente a un isolato pronunciamento (Sez. 4, n. 1414 del 15/12/2022), la prospettazione di un legittimo impedimento può valere come istanza tacita di trattazione scritta. L’art. 23-bis, comma 4, legge n. 176 del 2020 esige, infatti, che la richiesta di discussione orale sia formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza, escludendo che essa possa essere implicitamente contenuta in altro atto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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