Sequestro conservativo beni terzo tra intestazione fittizia e motivazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 17843 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il sequestro conservativo, avendo la funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato a carico dell’imputato, non può estendersi ai beni appartenenti al terzo estraneo al reato, salva la prova dell’intestazione fittizia. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che non costituiscano prova nuova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Ravenna disponeva il sequestro conservativo sui beni dell’imputato, indagato per autoriciclaggio in relazione ai proventi di truffa e appropriazione indebita. Successivamente, su richiesta delle parti civili, estendeva la misura ai beni e ai rapporti finanziari riferibili alla madre dell’imputato. Il tribunale del riesame confermava il decreto di estensione, ritenendo sussistente un’interposizione fittizia.
Avverso l’ordinanza di conferma, il difensore della terza proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 316 cod. proc. pen. e dei principi in materia di sequestro sui beni di terzi, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, si contestava la valutazione di elementi quali la provenienza lecita di ingenti somme e l’assenza di poteri gestori dell’imputato sul patrimonio materno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il proprio sindacato limitato alla violazione di legge per i provvedimenti cautelari reali, richiamando il principio per cui sono censurabili solo i vizi di motivazione che rendano l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, senza un reale confronto con la motivazione del tribunale. La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse risposto alle doglianze, valorizzando il ruolo della terza quale socia unica di società gestite dall’imputato e la circostanza che sui conti di tali società confluissero somme incassate dallo stesso e venissero effettuati pagamenti nel suo interesse.
Quanto alla dedotta irrilevanza del patrimonio autonomo della ricorrente, la Corte ha precisato che ciò che rileva è la gestione dei conti da parte dell’imputato, elemento che il tribunale aveva ampiamente motivato. È stato inoltre ritenuto inconferente il riferimento alla percezione di una pensione di modesta entità rispetto alla movimentazione di somme ben più ingenti.
Infine, la Corte ha escluso la possibilità di valutare l’estratto conto allegato al ricorso, in quanto la produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità è ammessa solo se l’interessato non sia stato in grado di esibirli nei gradi precedenti. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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