Espulsione dello straniero: la traduzione del decreto deve essere scritta (Cass. civ. Sez. I n. 12439 del 10.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre il decreto nella lingua conosciuta dal destinatario non è adempiuto mediante traduzione orale. Il testo normativo richiede la consegna del provvedimento scritto e motivato accompagnato da una sintesi scritta del contenuto, redatta anche mediante formulari, in una lingua comprensibile allo straniero. La traduzione orale non soddisfa la funzione di garanzia della norma, che mira ad assicurare la piena cognizione della contestazione espulsiva e la predisposizione delle difese tecniche. Ne consegue che la notifica così eseguita è invalida, con conseguente accoglimento dell’istanza di rimessione in termini quando la piena conoscenza dell’atto sia documentata a una data successiva, dalla quale decorre la tempestività dell’opposizione.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Udine ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui una cittadina straniera aveva impugnato il decreto di espulsione emesso dalla competente Prefettura, sul rilievo che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.
Il giudice ha respinto anche l’istanza di rimessione in termini, osservando che la mancata traduzione scritta del decreto integra una nullità e non un’inesistenza dell’atto e che, nella specie, il provvedimento era stato tradotto oralmente da un mediatore in servizio presso la Questura. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi e deducendo di aver conosciuto il tenore dell’atto solo in epoca successiva, con l’accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondate le censure. Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 13 d.lgs. n. 286/1998, che rinvia, per la notifica del decreto di espulsione, all’art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. n. 394/1999. Il Regolamento impone la consegna a mani proprie o la notificazione del provvedimento scritto e motivato, con indicazione delle forme di impugnazione, e richiede che esso sia accompagnato, se lo straniero non comprende l’italiano, da una sintesi scritta del contenuto in lingua a lui comprensibile o, in difetto, in inglese, francese o spagnolo.
Il dato letterale è decisivo. La disposizione richiama espressamente la consegna del testo tradotto all’interessato: una consegna che, per sua natura, presuppone un documento scritto e non una mera esposizione orale. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’obbligo di traduzione non può ritenersi adempiuto attraverso la traduzione orale, perché la norma persegue la finalità di assicurare allo straniero la completa cognizione della contestazione, condizione necessaria per apprestare le difese tecniche.
È stato inoltre escluso che la sottoscrizione del verbale di consegna da parte del destinatario possa valere a completare la validità dell’atto: quella firma attesta esclusivamente la ricezione materiale, non già la comprensione del contenuto. Il principio è stato ribadito con riferimento all’obbligo di comunicazione in forma scritta e tradotta nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero.
Su queste basi, la notifica accompagnata da sola traduzione orale è stata qualificata come invalida. La conseguenza processuale è che l’istanza di rimessione in termini andava accolta: la ricorrente aveva documentato di aver conosciuto il tenore dell’atto solo in data successiva, all’esito del procedimento di accesso agli atti attivato dal difensore. Da quel momento decorre il termine per l’opposizione, che risulta pertanto tempestiva. Il ricorso è stato accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al giudice di pace in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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