Servizio idrico integrato proroga concessioni prevale su cessazione anticipata (Cass. civ. Sez. I n. 9779 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato, il termine di cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica, originariamente fissato al 31 dicembre 2006 dall’art. 113, comma 15-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, è stato differito al 31 dicembre 2007 dall’art. 15 del d.l. n. 223 del 2006, sicché la convenzione resta efficace per l’intera annualità 2007. Il giudice di merito che fondi la decisione su una pluralità di ragioni autonome rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre, una volta accertata l’infondatezza di quella idonea a sorreggerla. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo deve chiedere l’autorizzazione al giudice, non potendo provvedere direttamente alla citazione.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio idrico convenne in giudizio il consorzio che le aveva dato in comodato oneroso gli impianti, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo per i ratei del corrispettivo dovuti per il 2007. Eccepì la perdita di titolarità delle opere da parte del consorzio, la nullità sopravvenuta della convenzione e la sua cessazione automatica al 31 dicembre 2006. Chiamò in causa l’ente d’ambito territoriale.

Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. La corte d’appello, in riforma, condannò la società al pagamento della somma, escludendo l’applicabilità della cessazione anticipata e dichiarando inammissibile la chiamata in causa del terzo. La società ricorse per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sull’omessa pronuncia in ordine alla nullità della convenzione, è dichiarato inammissibile. Il vizio dell’art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice ometta di decidere su un motivo, una domanda o un’eccezione rimessi all’iniziativa di parte e ritualmente proposti. Non ricorre quando sia stato omesso l’esame di una questione rilevabile d’ufficio, deducibile in legittimità come error in judicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, nella parte relativa al contrasto con l’art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933: la ricorrente non ha precisato in quale fase del merito sia stata prodotta la sentenza che accertava la mancanza del provvedimento autorizzatorio. La nullità contrattuale per violazione di norme imperative è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio solo se i presupposti di fatto siano stati acquisiti nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.

Nel merito, il richiamo alla gratuità della concessione ex art. 153, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006 non convince: il riferimento al contenuto della convenzione e del disciplinare rende evidente la volontà di limitarne l’applicabilità ai soli affidamenti nuovi o rinnovati, come affermato dalla Corte cost. n. 246 del 2009 e dalla ord. n. 144 del 2010. La disciplina regionale non prevedeva la gratuità delle concessioni ai gestori.

Sul terzo e quarto motivo, il differimento al 31 dicembre 2007 operato dall’art. 172, comma sesto, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 15 del d.l. n. 223 del 2006 esclude l’applicabilità al servizio idrico integrato del termine del 2006, indipendentemente dalla riferibilità della norma a tutti i servizi locali. L’infondatezza di una delle ragioni autonome rende inammissibili le censure sull’altra. Cadono così anche il quinto, il sesto e il settimo motivo, quest’ultimo perché l’art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 è norma eccezionale riferita alle società strumentali e non alla gestione del servizio pubblico locale.

Quanto all’ottavo motivo, non è censurabile l’esclusione dell’incidenza del trasferimento dei beni sull’efficacia della convenzione: la legittimazione a concedere in comodato spetta a chi ne abbia la disponibilità di fatto in base a titolo non contrario all’ordine pubblico. Il nono motivo è infine respinto: la chiamata del terzo senza autorizzazione è atto da non compiere, non sanabile dalla costituzione in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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