Domanda risarcitoria introdotta nell’atto di citazione è tempestiva (Cass. civ. Sez. I n. 14934 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta con la memoria ex art. 183, comma 4, n. 1, cod. proc. civ. è tempestiva quando i fatti costituenti ragione della domanda siano già stati introdotti nell’atto di citazione. La valutazione di tempestività non può essere compiuta in astratto sulla base della sola formulazione del petitum, ma richiede la verifica che gli elementi di fatto e di diritto siano stati dedotti ab origine. Anche ove la domanda non fosse stata declinata per tempo, l’emendabilità consente di modificare la causa petendi e il petitum purché la domanda emendata resti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. La doglianza che non si confronti con il complessivo iter motivazionale del decidente incorre nel difetto di specificità ed è inammissibile.
Il Fatto
Un creditore, che aveva pignorato l’usufrutto del debitore su una quota del capitale sociale, conveniva in giudizio la società debitrice e altri soggetti. Chiedeva la condanna al risarcimento del danno e l’impugnazione della delibera assembleare con cui l’azienda alberghiera era stata concessa in affitto a una società collegata. Il primo grado respingeva tutte le domande.
La Corte d’appello confermava il rigetto, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria perché introdotta solo con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., negando l’interesse all’impugnazione della delibera ed escludendo l’azione revocatoria. Il creditore ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 163 e 183 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale confermato la declaratoria di inammissibilità e tardività della domanda risarcitoria. Il collegio, potendo procedere al diretto scrutinio degli atti in ragione del vizio denunciato, rileva che la domanda risarcitoria risulta tempestivamente formulata fin dall’atto di citazione, dove erano già indicati i soggetti destinatari della condanna e le causali di cui in premessa.
Poiché il decidente non aveva dubitato che le rimostranze attoree traessero ragione dagli antecedenti di causa, e in particolare dalla qualità di creditore pignorante e dall’obbligo di conservazione del bene gravante sul custode, la Corte chiarisce che la domanda risarcitoria, quanto ai fatti costituenti ragione della domanda, era patrimonio del processo fin dalla sua introduzione.
In via ulteriore, la Corte osserva che l’opposto intendimento non si allinea al principio di SS.UU. 12310/2015: l’emendabilità della domanda consente di modificare causa petendi e petitum a condizione che la domanda, come frutto dell’emenda, risulti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. La domanda risarcitoria traeva titolo dai medesimi fatti tempestivamente introdotti in citazione.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della delibera assembleare, è in parte inammissibile e in parte infondato: le censure incorrono nel difetto di specificità e l’argomento della causa concreta non è condivisibile, restando il sistema delle invalidità assembleari sostanzialmente chiuso rispetto alle categorie delle nullità negoziali. Il terzo motivo è infondato, trattandosi di mero errore materiale che non vizia l’iter logico-giuridico della decisione.
La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rimessa alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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