Sospensione del rimborso IVA e interessi moratori: interesse dell’erario al merito (Cass. civ. Sez. V n. 9061 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA, la cessazione della materia del contendere è rilevabile d’ufficio dal giudice tributario, senza necessità di istanza di parte, sicché non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. il suo rilievo officioso. Tale declaratoria, tuttavia, non è compatibile con la persistenza di un interesse dell’erario alla decisione di merito: l’esecuzione del rimborso al lordo degli interessi a seguito di provvedimento interinale non elide l’interesse all’accertamento della legittimità del fermo, da cui dipende la debenza degli interessi moratori. Gli interessi in questione hanno natura moratoria e spettano solo se il ritardo nel rimborso è imputabile all’ufficio; venuto meno il fermo ritenuto legittimo, essi riprendono dalla nuova istanza di rimborso.
Il Fatto
La contribuente, mediante dichiarazione annuale IVA presentata nel 2017, chiedeva il rimborso dell’IVA a credito relativa al 2016. L’Agenzia delle entrate disponeva la sospensione del rimborso ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, in ragione della pendenza di diversi contenziosi con la medesima contribuente.
Il provvedimento era impugnato davanti alla giustizia tributaria. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale, valorizzando l’intervenuto pagamento del credito oggetto di sospensione, dichiarava la cessazione della materia del contendere. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR dichiarato d’ufficio la cessazione della materia del contendere in assenza di istanza di parte e nonostante il permanere del contrasto sulla debenza degli interessi correlati al periodo di incidenza del provvedimento sospensivo. Il motivo è infondato: la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere è officiosamente rilevabile (Cass. n. 1518 del 2016; Cass. n. 30857 del 2018), sicché il giudice d’appello si è posto su un crinale nomofilattico consolidato.
Il secondo motivo investe la violazione degli artt. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, 23 d.lgs. n. 472 del 1997 e 1224 cod. civ., per avere l’ufficio eseguito il rimborso non per acquiescenza ai motivi di impugnazione, ma in ottemperanza al provvedimento interinale che la CTP aveva adottato, senza che fosse venuto meno l’interesse alla conferma della sentenza di primo grado, avendo l’ufficio posto la questione della debenza degli interessi di mora.
Il motivo è fondato. L’Agenzia ha corrisposto l’importo invocato a rimborso al lordo degli interessi. Residuava pertanto un interesse ad agire dell’erario, correlato all’eventualità del recupero degli interessi già versati alla controparte. La Corte richiama Cass. n. 8540 del 2016, per la quale, qualora la richiesta di rimborso sia stata legittimamente sospesa con provvedimento di fermo amministrativo, poi venuto meno ma ritenuto legittimo, il ritardo non è imputabile all’amministrazione e non decorrono gli interessi di mora, che riprendono, una volta venuto meno il fermo, dalla nuova istanza di rimborso.
Gli interessi in questione hanno natura moratoria, afferendo al ritardo con cui l’IVA è rimborsata: spettano solo se la mora è fondata, e dunque se il ritardo è effettivamente addebitabile all’ufficio. La verifica dei presupposti per la sospensione del rimborso — trascurata dalla CTR — sottendeva quindi un chiaro interesse all’individuazione dell’esatto ammontare rimborsabile.
Il ricorso incidentale, con cui la contribuente censurava la regolazione delle spese processuali e la ritenuta legittimità del provvedimento sospensivo, resta assorbito dall’accoglimento della seconda censura principale. La sentenza d’appello è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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