Imposta di registro, decadenza quinquennale e rinvenimento scrittura non integrante caso d’uso (Cass. civ. Sez. V n. 2788 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il termine decadenziale quinquennale previsto dall’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 decorre, per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso non presentati, dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione, individuato nella scadenza dell’obbligo inadempiuto. Il rinvenimento della scrittura privata durante una verifica fiscale presso la sede del contribuente non integra il caso d’uso, che presuppone il deposito dell’atto presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative. Ne consegue che, oltre la decadenza e fuori dalle ipotesi derogatorie dell’art. 15, lett. c), d) ed e), d.P.R. n. 131/1986, la registrazione d’ufficio non può essere pretesa.

Il Fatto

La società contribuente impugna l’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria richiede l’imposta di registro non versata su un contratto di mutuo, per un importo complessivo di euro 60.209,08, oltre sanzioni. L’atto impositivo è notificato nel novembre 2013, dopo che la scrittura era stata rinvenuta nel 2012 presso la sede sociale durante un accesso e un processo verbale di constatazione.

La Commissione Tributaria Regionale rigetta le doglianze della società. Questa ricorre per cassazione con sette motivi, deducendo vizi di sottoscrizione e delega, il difetto di motivazione, la decadenza dal potere accertativo, l’inesistenza della notificazione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l’omessa esternazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le prime due censure, relative alla valida sottoscrizione dell’atto e alla delega al dirigente. Esse non superano il vaglio di ammissibilità. La decisione implicita di una questione preliminare si configura quando la stessa risulti superata e travolta, pur senza trattazione espressa, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame presupponga la sua irrilevanza o infondatezza. La reiezione implicita di una eccezione non è censurabile per omessa pronuncia, ma come violazione di legge e difetto di motivazione (richiamate Cass. n. 12131 del 2023, Cass. n. 24953 del 2020, Cass. n. 7406 del 2014).

Fondata è invece la terza censura, che assume rilievo assorbente. L’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 impone di richiedere l’imposta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione. Il dies a quo tendenziale coincide dunque con la scadenza dell’obbligo inadempiuto, non con il successivo momento, eventuale e incerto, della scoperta dell’omissione.

Nel caso concreto la scadenza per la registrazione è fissata al 23 aprile 2008; il termine quinquennale è spirato il 24 aprile 2013. Poiché l’avviso risulta notificato nel novembre 2013, la pretesa è tardiva. L’unica deroga possibile è quella dell’art. 15, lett. c), d) ed e), d.P.R. n. 131/1986, che consente la registrazione d’ufficio dopo la decadenza per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso quando siano depositati a norma dell’art. 6.

La Corte esclude però che il rinvenimento della scrittura durante la verifica integri il caso d’uso. L’art. 6 TUR richiede il deposito presso le cancelleria giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative, quale onere discrezionalmente assunto dalla parte per conseguire un effetto sostanziale. Il mero reperimento dell’atto presso la sede della società non soddisfa tale presupposto e non può ostacolare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (richiamate Cass. n. 24107 del 2014, Cass. n. 10865 del 2005, Cass. n. 5946 del 2007, Cass. n. 17020 del 2021, Sez. Un. n. 7682 del 2023).

Il terzo motivo è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. con accoglimento del ricorso originario. Le spese di merito sono compensate per le peculiarità processuali; quelle di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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