Nullità della sentenza per motivazione inesistente e onere del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 14008 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inesistente, e non meramente apparente, la motivazione della sentenza che si riduca alla illustrazione dello svolgimento del processo e delle difese delle parti, omettendo qualsiasi esplicitazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Il vizio di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. In tal caso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito.

Il Fatto

La società sportiva dilettantistica aveva proposto opposizione avverso un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2016, le era stato contestato il superamento dei limiti dei ricavi commerciali previsti dalla l. n. 398/1991, con conseguente assoggettamento all’IVA e alle imposte dirette secondo il regime proprio delle attività commerciali. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso e la sentenza era stata confermata in appello dalla CGT di secondo grado del Veneto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio finanziario ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione inesistente o, comunque, apparente, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., rilevando che nella parte del provvedimento in cui avrebbero dovuto essere riportate le motivazioni era stato unicamente trascritto lo svolgimento del processo, con l’enunciazione dei motivi di appello e delle difese dell’Ufficio. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduceva la violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per l’insussistenza del presupposto dell’incertezza normativa utile alla disapplicazione delle sanzioni.

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. La sentenza impugnata si riduce infatti a una lunga illustrazione dello svolgimento del processo e delle deduzioni delle parti, con totale omissione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Siamo pertanto al cospetto di una motivazione non già apparente, ma financo inesistente. Il collegio ha richiamato il principio espresso da Cass. n. 3819/2020, secondo cui il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio, restando assorbito il secondo motivo, affinché il giudice di secondo grado proceda a una decisione della controversia munita di adeguata motivazione. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, è stato chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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