Estinzione anticipata finanziamento e piano di rientro calcolati sulle condizioni originarie (ABF Collegio di Milano n. 3760 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di rientro concordato tra cliente e intermediario che preveda rate di importo pari al solo capitale residuo non integra, di per sé, una rinuncia agli interessi da parte dell’istituto, in mancanza di una specifica pattuizione in tal senso. Ne consegue che il conteggio estintivo per estinzione anticipata del finanziamento va redatto applicando le condizioni contrattuali ed economiche originariamente pattuite, con storno dei soli interessi non maturati riferiti alle quote estinte anticipatamente, e non anche di quelli collegati alle quote estinte mediante TFR. Il cliente che lamenti l’incongruità del conteggio è tenuto a dimostrare l’esistenza di un diverso accordo modificativo del regime degli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un finanziamento contro delegazione di pagamento, con rata mensile e durata di 96 mesi. A seguito delle dimissioni rassegnate con decorrenza 01/03/2023, l’intermediario apriva il sinistro impiego e incassava il TFR maturato, insufficiente a estinguere il debito. Nella comunicazione del gennaio 2024 l’istituto quantificava il residuo in € 11.903,22 e il cliente chiedeva una dilazione, ottenendo un piano di rientro in 42 rate da € 280,00 e una rata finale.
Tra agosto 2024 e settembre 2025 il cliente versava 14 rate, per complessivi € 3.920,00. Richiesto il conteggio estintivo nel settembre 2025, l’intermediario lo emetteva indicando un debito di € 9.984,65, poi regolarmente corrisposto. Il ricorrente contestava l’importo, ritenendo che il saldo non potesse eccedere € 7.983,22, e chiedeva la restituzione dell’eccedenza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto la genesi del debito. La somma tra TFR incassato ed importo quantificato dall’intermediario coincide esattamente con il capitale residuo dopo la rata n. 17, calcolato secondo il piano di ammortamento alla francese. Nessuna delle parti contesta tale quantificazione, né l’accordo sulla dilazione in 42 rate da € 280,00 più una rata finale da € 143,22, importi che nel complesso corrispondono al credito residuo vantato dall’istituto.
Da qui il primo passaggio argomentativo: in assenza di una specifica pattuizione, la dilazione deve ritenersi riferita al solo capitale residuo. Il cliente ha versato 14 rate, per € 3.920,00, e quindi il debito residuo, privo di interessi, sarebbe stato di € 7.983,22. È il punto su cui si fonda la doglianza del ricorrente.
Il Collegio esamina poi il conteggio estintivo dell’ottobre 2025. Il debito originario indicato corrisponde al montante lordo contrattuale, da corrispondere in 96 rate; le 49 rate indicate come scadute comprendono le 18 insolute, e la differenza coincide con le 17 rate pagate prima del sinistro e le 14 versate dopo il piano di rientro. Dal residuo è stato sottratto il TFR senza precisare l’imputazione a capitale o a interessi, ma risultano stornati € 1.185,08 per interessi non maturati, importo di poco superiore a quello che sarebbe maturato sulle rate estinte anticipatamente ove il piano originario fosse stato rimodulato.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione del piano di rientro. Il Collegio esclude che da esso possa desumersi un accordo volto a escludere gli interessi sulle 43 rate, non emergendo dalla documentazione alcun impegno espresso in tal senso. In mancanza di un simile impegno, non può ritenersi che le parti abbiano inteso concordare una rinuncia agli interessi. L’intermediario ha dunque correttamente applicato, su richiesta dello stesso ricorrente, le condizioni contrattuali originarie, stornando i soli interessi relativi alle quote estinte anticipatamente con scadenza successiva all’ottobre 2025.
Il ricorso è pertanto rigettato, non essendo stata riscontrata alcuna delle incongruenze contestate. Resta fermo il principio per cui la dilazione del debito da sinistro non modifica, di per sé, il regime degli interessi del finanziamento originario.
Nota della Redazione
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