Estinzione anticipata cessione quinto: rimborso costi up front, non spese difensive (ABF Collegio di Napoli n. 1574 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo i criteri fissati dal Collegio di coordinamento e fatti propri dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022. Restano esclusi dalla retrocessione gli oneri erariali, per espressa previsione normativa, mentre per i costi istantanei il criterio di riduzione è determinato in via integrativa secondo equità, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale. Le spese difensive non sono riconosciute in ragione della serialità del contenzioso e dell’assenza di condotte ostruzionistiche. La lex specialis di cui all’art. 6 bis del d.P.R. n. 180/1950 non sottrae la fattispecie all’applicazione dell’art. 125 sexies TUB.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel maggio 2020 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, estinto anticipatamente con decorrenza da settembre 2024. Dopo un reclamo rimasto infruttuoso, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso degli oneri accessori e degli interessi non maturati, per un importo complessivo di € 7.350,00, oltre interessi e spese.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della documentazione a sostegno della pretesa, in particolare della liberatoria e del conteggio estintivo. Nel merito sosteneva di aver già rimborsato quanto dovuto e di non ritenere applicabile la disciplina del credito ai consumatori alle estinzioni anticipate dei finanziamenti mediante cessione del quinto, richiamando la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023, causa C-555/21.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’impostazione dell’intermediario, pur corretta sul piano dell’art. 2697 c.c., trascura l’art. 8 del Regolamento ABF, che consente al Collegio di disporre l’integrazione dell’istruttoria, temperando la disciplina dell’onere probatorio anche in considerazione della non obbligatorietà della difesa tecnica.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 aveva introdotto la dicotomia tra contratti conclusi prima e dopo la sua entrata in vigore, escludendo i costi up front per i primi. La sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022 ha dichiarato illegittimo il comma 2 della norma limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Da qui il richiamo alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, che impone la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi istantanei, con criterio integrativo secondo equità.
Il Collegio ritiene che il d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, confermi l’estensione della ripetibilità ai costi non di durata per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, fatta salva l’esclusione delle imposte. La sentenza CGUE C-555/21 non incide, poiché riguarda i crediti immobiliari residenziali e le relative informazioni precontrattuali. Quanto alla pretesa applicazione esclusiva del d.P.R. n. 180/1950, il Collegio osserva che l’art. 6 bis richiama espressamente le norme bancarie e creditizie, quindi anche l’art. 125 sexies TUB.
Passando alle singole voci, gli oneri erariali non sono retrocedibili per espressa previsione normativa. Per gli interessi, le clausole contrattuali prevedono la restituzione di quanto dovuto per il periodo residuo sulla base del tan contrattuale, senza ambiguità, sicché non si applica il criterio del pro rata temporis, come chiarito dalle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6885 e 6888 del 2022. Vengono così riconosciuti € 214,60 per spese istruttorie ed € 177,83 per oneri di intermediazione, determinati in proporzione agli interessi. In totale € 392,00, oltre interessi legali dal reclamo. Infine, in linea con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580 del 2025, non vengono riconosciute le spese difensive per la serialità del contenzioso e l’assenza di condotte ostruzionistiche.
Nota della Redazione
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