Furto con destrezza tramite falso POS e assenza di colpa grave dell’utente (ABF Collegio di Roma n. 3761 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, l’art. 10 d.lgs. n. 11/2010 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento la prova dell’autenticazione, della corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione. L’utilizzo dello strumento registrato non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione, né la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. Il furto con destrezza, realizzato mediante artifici e raggiri idonei a invadere la sfera di controllo dell’utilizzatore, esclude la colpa grave nella custodia dello strumento e delle credenziali. La negligenza inescusabile va valutata secondo il grado di attenzione ragionevolmente esigibile, assimilando la vicenda del raggiro subito in auto al furto consumato nell’abitazione.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di trovarsi, in data 02.08.2025, a Città del Capo, alla guida di un’auto a noleggio. Due sedicenti parcheggiatori gli chiedevano il pagamento del parcheggio tramite una macchinetta nera simile a un POS. Digitato il PIN, i due fuggivano portando via la carta. Poco dopo il ricorrente apprendeva che erano stati eseguiti tre prelievi tra le 11:20 e le 11:22, per complessivi € 1.191,39. Bloccava la carta e sporta denuncia.
Lamenta che la banca, dopo un primo riaccredito, avesse stornato le somme. Chiede quindi il reintegro. L’intermediario resiste, sostenendo che le operazioni erano state eseguite con carta originale e PIN, con invio degli sms alert, e che il cliente non aveva custodito con diligenza lo strumento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Le operazioni rientrano nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’art. 12 limita a euro 50 la perdita dell’utente per operazioni non autorizzate, salvo frode o inadempimento con dolo o colpa grave degli obblighi dell’art. 7.
Sul piano probatorio, l’art. 10 attribuisce all’intermediario l’onere di provare l’autenticazione, la registrazione e la contabilizzazione, nonché l’assenza di malfunzionamenti. L’uso dello strumento registrato non basta a dimostrare l’autorizzazione né la frode o la colpa grave dell’utente. Nel caso concreto il Collegio ritiene raggiunta la prova dell’autenticazione delle operazioni, eseguite con carta originale e digitazione del PIN, come confermato dalle schermate prodotte.
Il nucleo della decisione è la qualificazione della condotta dell’utente. I Collegi ABF ricondurre al furto con destrezza i casi in cui il titolare subisce l’invasione della propria sfera di controllo con modalità violente o fraudolente. In tali ipotesi la colpa grave è esclusa quando l’utente sia stato tratto in inganno da artifici e raggiri. Il Collegio richiama le proprie decisioni n. 8531/2021, n. 2021/2020, n. 1374/2020, n. 21663/2020, n. 8060/2022 e n. 4990/2025, oltre alla decisione n. 7342/2024 sul carpimento visivo del PIN.
Il Collegio opera poi un confronto tra il furto in abitazione, in cui la colpa grave è di norma esclusa, e il furto sui mezzi pubblici, in cui è generalmente affermata. La ratio risiede nel grado di attenzione esigibile: la negligenza inescusabile (richiamata Cass. n. 22746/13 e Coll. coord. n. 5304/13) va parametrata al contesto. La vicenda del ricorrente, seduto nella propria vettura e indotto con un astuto espediente a digitare il PIN su un POS non funzionante, è assimilata al primo estremo.
Ne consegue l’esclusione della colpa grave e l’accoglimento integrale del ricorso. Il Collegio dispone il pagamento di € 1.191,39 con valuta dalla data dell’addebito, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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