Estinzione anticipata e rate addebitate dopo il pagamento cessazione materia del contendere (ABF Collegio di Roma n. 2491 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la banca, a seguito della richiesta istruttoria del Collegio, rimborsa integralmente le somme oggetto del ricorso e le spese per la presentazione dello stesso, viene meno l’interesse del ricorrente alla decisione e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il rimborso sopravvenuto, intervenendo su tutte le voci domandate, esaurisce la pretesa e rende superfluo l’accertamento nel merito. Resta ferma la rilevanza dell’estinzione anticipata quale operazione che copre l’intero importo dovuto, comprese le rate programmate dopo la data valuta, salvo che il conteggio estintivo sia stato portato a conoscenza del cliente con adeguata evidenza.
Il Fatto
Il ricorrente rappresenta di avere chiesto nel gennaio 2025 l’estinzione anticipata di due prestiti personali accesi con la resistente nel 2023 e di avere effettuato il pagamento del debito residuo il 3 febbraio 2025. Nonostante l’estinzione, la banca addebitava anche le rate di febbraio, pari a euro 138,67 e a euro 345,47. L’intermediario giustificava l’addebito richiamando due salto rata usufruiti in passato e assumeva che il conteggio estintivo non includeva la rata in scadenza il 1° febbraio 2025, programmata dal sistema il 24 gennaio.
Il ricorrente, evidenziato che il salto rata è un semplice slittamento del piano di ammortamento e che l’estinzione copre l’intero dovuto, chiedeva il rimborso delle due rate per complessivi 484,14 euro. L’intermediario insisteva per il rigetto del ricorso, richiamando il contenuto del template informativo che escluderebbe la rata successiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Roma, nella riunione del 7 novembre 2025, ha dapprima chiesto alla resistente la produzione della documentazione comprovante i piani di ammortamento dei finanziamenti e i relativi conteggi di anticipata estinzione. La richiesta istruttoria mirava a verificare la effettiva inclusione della rata di febbraio nel debito residuo e l’avvenuta comunicazione del conteggio al cliente.
All’esito, la banca ha prodotto copia dei piani di ammortamento ma ha rappresentato di non aver potuto produrre i conteggi estintivi. Ha inoltre confermato di avere accolto integralmente la domanda, rimborsando le rate addebitate il 1° febbraio 2025 per ciascun prestito, pari a 345,47 e 138,67 euro, oltre a 20,00 euro per la presentazione del ricorso, per un totale di 504,14 euro accreditato il 25 novembre 2025 sul conto del ricorrente.
Il Collegio sottolinea come il template richiamato dall’intermediario non risulti riferito ai rapporti in esame, atteso che l’importo dell’estinzione e la data valuta non corrispondono ai finanziamenti oggetto di ricorso, e che dell’invio al cliente non era data evidenza. La comunicazione dei conteggi, dunque, non poteva essere posta a fondamento del diniego.
Una volta accertato che l’importo domandato è stato integralmente rimborsato, comprensivo delle spese del ricorso, e che la somma è stata accreditata, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. L’interesse alla decisione è venuto meno per effetto della soddisfazione integrale della pretesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.