Revoca pensione reversibilità e recupero indebito per omessa comunicazione redditi (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 101 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico per superamento dei limiti di reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e della allegata tabella F, è legittimo quando il beneficiario del trattamento di reversibilità abbia omesso di comunicare la variazione della situazione reddituale. La buona fede rileva ai fini dell’irripetibilità solo quando il recupero intervenga oltre il termine annuale di controllo, ma è esclusa dall’inosservanza dell’obbligo di comunicazione posto a carico del pensionato dagli artt. 86, quarto comma, e 197, settimo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Il recupero effettuato entro l’anno successivo alla verifica reddituale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, esclude il formarsi di un legittimo affidamento in capo al percettore.
Il Fatto
Il ricorrente agisce contro il provvedimento con cui l’amministrazione ha sospeso la pensione di reversibilità di guerra e ha preteso il recupero delle somme corrisposte negli anni 2013, 2014 e 2015. L’indebito si sarebbe formato in seguito a una sentenza civile che, dichiarato illegittimo il licenziamento con decorrenza dal 2008, aveva comportato la riammissione in servizio dal 2014 e la liquidazione degli arretrati retributivi.
La corresponsione degli arretrati aveva superato i limiti di reddito previsti per il cumulo con il trattamento di reversibilità. Il ricorrente deduce di non aver agito con dolo o colpa grave e di aver presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi. L’amministrazione eccepisce la prescrizione quinquennale e l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificazione degli elementi di diritto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. Il trattamento di reversibilità è soggetto ai limiti di cumulo previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995: l’art. 1, comma 41, riduce la misura della pensione ai superstiti al 75%, 60% o 50% a seconda che il reddito del beneficiario superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il superamento dei limiti reddituali non è contestato. Il ricorrente riconosce di non aver comunicato la variazione di reddito, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto sospendere la prestazione già dal 2013. La Corte rileva che difetta il requisito della buona fede, perché l’omessa comunicazione è stata deliberata e ha inciso sull’irripetibilità dell’indebito.
Richiamando la costante giurisprudenza contabile, la sentenza ricorda che entro il termine annuale l’ente deve procedere al controllo e alla revisione dei dati, con recupero consentito senza condizioni. Decorso tale termine, il recupero è subordinato alla valutazione della buona fede, che è però esclusa in caso di omessa comunicazione del venir meno delle condizioni che avevano dato luogo all’attribuzione della pensione o di ogni altro evento che comporti una variazione della situazione reddituale.
La Corte osserva comunque che l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 impone all’ente erogatore di condurre annualmente le verifiche reddituali e di provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza, a tutela dell’affidamento del pensionato. Nel caso di specie l’amministrazione ha avviato le verifiche nel 2014, sui redditi dichiarati nel 2013, e ha proceduto al recupero nel 2015, in un lasso di tempo idoneo a escludere il formarsi di un legittimo affidamento.
Le spese sono compensate per apprezzabili motivi.
Nota della Redazione
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