Moltiplicatore per i Vigili del Fuoco cessati per limiti di età (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 118 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997 — pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione — spetta al dipendente collocato in congedo per raggiunti limiti di età e non ammesso all’istituto dell’ausiliaria. Ai fini della spettanza del moltiplicatore non è richiesto che l’interessato abbia prestato servizio fino al 31 dicembre dell’ultimo anno, essendo sufficiente il collocamento in congedo per limiti di età e il mancato accesso all’ausiliaria. La diversa lettura, che subordini il beneficio all’integrale completamento dell’anno, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti cessati a distanza di un solo giorno.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età. Titolare di un trattamento di quiescenza calcolato con il sistema misto, ha chiesto all’INPS la riliquidazione dell’assegno per effetto della corretta applicazione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997.

L’Istituto previdenziale ha respinto l’istanza, sostenendo di aver già applicato il beneficio e indicando un imponibile retributivo pari a Euro 224.233,44. Il ricorrente ha contestato il calcolo, assumendo che all’imponibile dell’ultimo anno dovesse essere aggiunto l’incremento pari a cinque volte, per un totale superiore. Da qui il ricorso alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce la fattispecie normativa. L’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 1997 riconosce al personale escluso dall’ausiliaria, come quello cessato per raggiungimento dei limiti di età, un incremento pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Su questa base la Corte ritiene fondata la tesi del ricorrente. All’imponibile retributivo dell’ultimo anno, secondo una lineare interpretazione della disposizione, deve essere aggiunto l’importo pari a cinque volte tale imponibile, con un totale certamente superiore a quello indicato dall’Istituto previdenziale.

Le spiegazioni dell’INPS sul calcolo effettuato non risultano persuasive e vengono disattese. Il giudice valorizza l’argomento della difesa secondo cui la norma non subordina il beneficio al completamento integrale dell’ultimo anno di servizio fino al 31 dicembre, ma lo collega unicamente al collocamento in congedo per limiti di età e al mancato accesso all’ausiliaria, requisiti pacificamente presenti e non contestati.

La Corte censura la lettura opposta per la sua irragionevolezza: poiché i giorni di nascita del personale sono 365, solo una quota minima di dipendenti cesserebbe il 31 dicembre. Tra due lavoratori cessati a distanza di un giorno, solo il secondo godrebbe del beneficio maggiorato, con evidente disparità di trattamento.

Il ricorso è pertanto accolto. È riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sin dalla originaria decorrenza, per effetto del maggiore montante contributivo, con condanna dell’Istituto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione. Le spese sono compensate in ragione dell’oscillazione della giurisprudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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