Estinzione per definizione agevolata e spese non ripetibili (Cass. civ. Sez. V n. 4826 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite pendente, disciplinata dall’art. 1, commi 197 e 198, legge n. 197 del 2022, determina l’estinzione del processo quando il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti. L’estinzione consegue alla definizione agevolata in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, ed è pronunciata con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza reciproca ripetizione. La definizione agevolata non integra alcuno dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e pertanto non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato, misura di natura lato sensu sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate e una società contribuente in liquidazione ricorrono in Cassazione, in via principale e incidentale, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato i rispettivi appelli contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso della società avverso gli avvisi di accertamento relativi a maggiori IRES, IVA e IRAP per un determinato anno di imposta.

Nelle more del giudizio di legittimità, la controricorrente deposita istanza e successiva memoria con cui chiede dichiararsi estinto il processo per definizione agevolata della lite pendente, avendo presentato la relativa domanda e provveduto al pagamento di quanto previsto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare copia della domanda e del versamento degli importi o della prima rata.

Il successivo comma 198 prevede che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Accertato che la contribuente ha documentato la presentazione della domanda e il pagamento, la Corte ne trae la conseguenza processuale: il processo va dichiarato estinto. Sul piano delle spese, il collegio applica il criterio fissato dallo stesso art. 1, comma 198, lasciandole a carico delle parti che le hanno anticipate.

Il passaggio di maggiore interesse attiene al c.d. doppio contributo unificato. La Corte esclude i presupposti per imporne il pagamento, perché la misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Trattandosi di misura di natura lato sensu sanzionatoria, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; il principio è ricondotto a Cass. n. 1420 del 2022. La definizione agevolata, dunque, non equivale a un esito sfavorevole del gravame e non può attrarre la sanzione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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