Plusvalenza su terreno ereditato con documenti già in possesso del Fisco (Cass. civ. Sez. V n. 16700 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di plusvalenza da cessione di terreno edificabile di provenienza successoria, il giudice tributario, prima di far ricadere sul contribuente le conseguenze probatorie della mancata dimostrazione del valore di acquisto, deve accertare se la denuncia di successione e i dati in essa contenuti siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. L’art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000 esprime un principio generale applicabile anche al processo tributario: quando il privato alleghi che un fatto risulta attestato in documenti in possesso dell’Amministrazione, la prova può essere fornita mediante il mero riscontro di tali documenti da parte della stessa Amministrazione. Quest’ultima è tenuta a rispondere in modo puntuale sul possesso e sul contenuto dei documenti indicati e, in mancanza, il giudice può trarre argomenti di prova da tale comportamento processuale.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2005, recuperando a tassazione separata la plusvalenza asseritamente realizzata con la cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile. L’Ufficio quantificava la plusvalenza nell’intero prezzo di vendita, pari a 80.000 euro, sul presupposto che il bene, di provenienza successoria, fosse privo di un valore di acquisto e che non fossero stati documentati costi successivi.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La decisione veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che rigettava l’originario ricorso. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il secondo motivo, che deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, contestando la qualificazione della fattispecie sotto la lettera b) anziché la lettera a) dell’art. 67 del TUIR. Il motivo è infondato: per costante giurisprudenza, il vizio di omessa pronuncia non si configura quando la decisione adottata comporta l’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendone l’irrilevanza o l’infondatezza. La integrale conferma dell’avviso, fondata sull’art. 67, comma 1, lettera b), implica il riconoscimento dell’infondatezza della tesi contraria.

Il primo motivo è invece fondato. L’art. 68, comma 1, del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene; per i terreni acquisiti per successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce, aumentato dei costi successivi. La Commissione regionale, pur a fronte di un acquisto per successione apertasi nel 1935, aveva attribuito al terreno un valore pari a zero, perché il contribuente non aveva trasmesso il titolo di provenienza e la documentazione dei costi.

Tale affermazione, nella sua assolutezza, è giuridicamente erronea. Il ragionamento è condivisibile quanto ai costi non documentati, ma non quanto alla denuncia di successione: il contribuente aveva evidenziato che gli estremi di registrazione erano riportati nell’atto di compravendita trasmesso all’Agenzia, sicché questa poteva acquisire autonomamente il documento.

Richiamato l’art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000, la Corte ribadisce che esso costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al giudizio tributario: quando il privato alleghi che un fatto è attestato in documenti in possesso dell’Amministrazione, la prova può essere fornita mediante il riscontro di tali documenti da parte della stessa Amministrazione, che deve rispondere in modo puntuale, potendo il giudice trarre argomenti di prova dal suo silenzio.

Per far ricadere sul contribuente le conseguenze della mancata prova del valore dichiarato, la Commissione regionale avrebbe dovuto verificare se le informazioni fossero già in possesso dell’Amministrazione: in assenza di tale verifica, la decisione è affetta da error in iudicando. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata nei limiti precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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