Imposta di registro su sentenza di opposizione alla stima: aliquota 1% (Cass. civ. Sez. V n. 7837 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerta l’esatto ammontare e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna, ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Essa è pertanto soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. L’ordine di deposito non costituisce il petitum dell’azione di opposizione, né è pronunciato nell’interesse dell’espropriato, il quale deve attendere lo svincolo definitivo della somma per ottenere il ristoro economico del bene.
Il Fatto
Gli eredi di due soggetti proprietari di terreni e fabbricati espropriati dall’Università degli studi di Catania ricevevano un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate pretendeva l’imposta di registro sulla sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva determinato le indennità di espropriazione e di occupazione e ordinato all’espropriante il versamento delle differenze alla Cassa Depositi e Prestiti. L’Agenzia applicava aliquote del 12% e del 9%, ritenute dai contribuenti non corrispondenti alla natura dell’atto.
I contribuenti impugnavano l’atto, sostenendo l’applicabilità dell’aliquota dell’1% o, in subordine, del 3%. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo l’1%; la CTR della Sicilia, in riforma, determinava l’imposta nella misura del 3%, valorizzando la natura di condanna della pronuncia. La controversia giungeva così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ribadendo l’orientamento secondo cui la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione alla stima ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna. Ne deriva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
La Corte ha preso atto del superamento del contrasto in sede di legittimità, già registratosi con le pronunce richiamate (Cass. Sez. 5 n. 18430/2021, Cass. Sez. 5 n. 21697/2021, Cass. Sez. 5 n. 34749/2024, Cass. Sez. 5 n. 801/2025), che hanno smentito il precedente indirizzo contrario di Cass. Sez. 5 n. 9137/2014, sul quale si era fondata la sentenza impugnata.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra l’oggetto del giudizio di opposizione, che riguarda la congruità dell’indennità rispetto ai criteri di legge, e le domande volte a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata. L’ordine di deposito non è il bene della vita perseguito dal creditore, né è pronunciato nel suo interesse: l’espropriato deve attendere lo svincolo definitivo della somma, al termine del procedimento, per ottenere il ristoro economico.
Il deposito dell’indennità costituisce, in realtà, un adempimento funzionale e prodromico al completamento del procedimento espropriativo, fase transitoria tra la determinazione provvisoria e quella definitiva, finalizzata alla tutela di terzi creditori che vantano diritti sull’immobile espropriato. Non vi è, dunque, alcun trasferimento di ricchezza né attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore con un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in materia di spese. Il motivo è stato respinto, poiché il consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’atto impositivo riconoscendo l’applicazione dell’aliquota dell’1%.
Nota della Redazione
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