Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo la sospensione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 248 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti, la sospensione del processo contabile in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale impone alle parti di provvedere alla riassunzione nei termini di legge. La mancata riassunzione determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 109, comma 6, e dell’art. 111 del d.lgs. n. 174/2016, anche quando l’iniziativa sia sollecitata dalla richiesta del Procuratore regionale. Nel giudizio contabile è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ai sensi dell’art. 28, primo comma, c.g.c., sicché le memorie depositate personalmente dalla parte non sono ammissibili.
Il Fatto
Con atto di citazione depositato nel settembre 2012, la Procura regionale conveniva in giudizio un già Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, contestandogli un danno all’erario di euro 31.087,37 derivante da irregolarità rilevate nella contabilità dei carbo-lubrificanti presso un Comando Compagnia. Il convenuto, privo di patrocinio, depositava una memoria difensiva.
All’udienza del febbraio 2013 la Sezione disponeva, con il consenso del Pubblico Ministero, la sospensione del giudizio contabile in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale. Definito il processo penale con declaratoria di prescrizione divenuta irrevocabile, il Procuratore regionale chiedeva la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 107 del codice di giustizia contabile. Il convenuto depositava ulteriori memorie, mentre il Procuratore regionale, in considerazione del dictum penale e dell’esigenza di definire i procedimenti pendenti, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un profilo processuale preliminare. L’art. 28, primo comma, c.g.c. stabilisce che nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. La norma riproduce il disposto dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/1994. Ne deriva che le memorie depositate personalmente dal convenuto non risultano ammissibili.
Passando al merito, la Corte prende atto della mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione del giudizio. Su tale presupposto ravvisa i presupposti per la dichiarazione di estinzione, richiamando l’art. 109, comma 6, e l’art. 111 del d.lgs. n. 174/2016. La pronuncia recepisce la richiesta avanzata dall’Attore pubblico, che aveva sollecitato la definizione del procedimento.
La decisione si fonda dunque su un dato squisitamente processuale: la parte che intende coltivare il giudizio sospeso deve attivarsi con la riassunzione entro i termini. L’inerzia su questo fronte preclude la prosecuzione e conduce all’estinzione, senza che il giudice debba esaminare il merito della pretesa risarcitoria.
Il Collegio non si pronuncia sulle spese, non essendovi luogo a provvedere. La declaratoria di estinzione esaurisce così il giudizio di responsabilità, originato dalla contestazione del danno erariale e rimasto sospeso per oltre un decennio in attesa delle sorti del processo penale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.