Onere probatorio del riscatto contributivo grava sul datore pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 189 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riscatto del servizio non di ruolo ai fini previdenziali, l’attestazione dell’ente previdenziale della situazione contributiva ha valore certificativo della posizione in essa descritta, essendo connessa all’obbligo di informativa e alla responsabilità dell’ente per il suo esatto adempimento. Ove il decreto di riscatto preveda il recupero dell’onere mediante trattenute in busta paga e reversali in favore dell’istituto, incombe sul datore di lavoro pubblico — titolare del potere di effettuare la ritenuta — l’onere di provare la mancata effettuazione delle trattenute, in applicazione del criterio di vicinanza della prova. Non può quindi farsi gravare sull’interessato la dimostrazione del versamento quando il meccanismo di riscossione sia rimesso alla fonte.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente civile dell’Aeronautica Militare e collocato in pensione, aveva chiesto il riscatto del servizio non di ruolo svolto in un periodo precedente, con conseguente rideterminazione del trattamento di quiescenza. Il riscatto era stato assentito con decreto del Comando competente, che determinava l’onere e ne prevedeva il recupero in dodici rate mensili con prelievo alla fonte in busta paga, a decorrere dal secondo mese successivo alla registrazione del decreto.
Al momento del pensionamento, l’amministrazione di appartenenza aveva rifiutato di attestare l’avvenuto pagamento, sostenendo che agli atti non risultava operata la trattenuta né versato il corrispettivo. L’INPS, in mancanza di tale attestazione, aveva definito negativamente il procedimento, non certificando il periodo riscattato. Il ricorrente aveva dapprima adito il Giudice del lavoro, che si era dichiarato privo di giurisdizione indicando la Corte dei conti; quindi aveva riassunto il giudizio dinanzi a quest’ultima.
La Motivazione della Corte
La questione attiene all’onere della prova nel procedimento di riscatto. La Corte ha ricostruito l’iter: il decreto di riscatto prevedeva il recupero degli oneri mediante trattenute stipendiali e l’obbligo, in capo al datore, di disporre le reversali in favore dell’istituto previdenziale, che a sua volta avrebbe ricongiunto il periodo ai fini pensionistici.
Gli elementi prodotti dal ricorrente — il documento matricolare, con l’annotazione del riscatto ai fini di pensione, e il prospetto riepilogativo dei servizi contributivi, recante l’attestazione dell’anzianità comprensiva del periodo riscattato — sono stati ritenuti di valenza certificativa indubbia, in ragione delle inequivoche formule espressive utilizzate.
La conferma dell’adempimento si rinviene nelle reversali degli importi trattenuti in busta paga, disposte in favore dell’INPS, sulla cui base l’istituto aveva periodicamente aggiornato la posizione previdenziale. La Corte ha quindi respinto la tesi dell’ente secondo cui l’estratto conto consultabile sul portale avrebbe valore meramente indicativo, richiamando il principio di legittimità per cui l’attestazione dell’ente previdenziale della situazione contributiva ha valore certificativo (nella specie richiamate Cass. n. 23282 del 2016 e Cass. n. 609 del 2019).
Applicando l’art. 2697 cod. civ., il ricorrente ha adempiuto al proprio onere allegando i provvedimenti attestanti il riscatto. Il meccanismo del decreto rimetteva però al datore il potere di effettuare la ritenuta: incombeva pertanto sulla pubblica amministrazione datrice l’onere di dimostrare la mancata effettuazione delle trattenute. Le difese del Ministero — fondate sulla mancanza dei prospetti paga per decorso del termine di conservazione e sull’assenza di versamenti agli atti — non hanno assolto tale onere.
La Corte ha chiarito che la traslazione dell’onere probatorio in capo all’interessato opera solo nel caso di pagamento in unica soluzione direttamente all’ente previdenziale, fattispecie diversa da quella in esame, in applicazione del criterio di vicinanza della prova (Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001). Il ricorso è stato accolto, con affermazione del diritto al riscatto e ordine all’INPS di integrare un anno di contribuzione; le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del solo Ministero, stante la sostanziale estraneità dell’INPS.
Nota della Redazione
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