Controlli interni enti locali: adeguatezza del sistema e margini di miglioramento (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 175 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del TUEL, richiede che il referto annuale del Sindaco dia conto dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento dei controlli. La Sezione regionale di controllo accerta la sussistenza di un sistema adeguato quando le sue articolazioni tradizionali risultino organizzate e attuate secondo il disposto normativo. L’accertamento positivo non esclude la formulazione di rilievi e raccomandazioni, poiché il controllo della Corte ha natura collaborativa ed è diretto a stimolare il miglioramento continuo. Resta fermo il potere delle Sezioni giurisdizionali regionali di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL nei casi di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Il Fatto
Il Comune di Recanati, ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativi agli esercizi 2022 e 2023, redatti in forma di questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie.
Dall’analisi dei questionari sono emerse criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli. La Sezione ha quindi attivato un’istruttoria, chiedendo chiarimenti all’Ente, che ha risposto indicando le misure correttive già avviate, tra cui l’aggiornamento del regolamento sui controlli interni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’evoluzione normativa che, a partire dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e dall’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, ha progressivamente ampliato i poteri di verifica della Corte dei conti sugli enti locali. Il referto annuale previsto dall’art. 148 del TUEL integra il quadro informativo a disposizione della Sezione per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR, che valorizza il ruolo del campionamento e del monitoraggio delle direttive impartite dal responsabile finanziario. Nel caso esaminato, l’Ente ha adottato un controllo preventivo digitale e un controllo successivo a campione, esteso ad aree a maggiore rischio, con verifiche sistematiche bimestrali sul 100% delle determinazioni finanziate con fondi PNRR.
Sul controllo di gestione e sul controllo strategico, la Sezione prende atto dell’organizzazione adottata, incentrata su una struttura di staff coordinata dal Segretario generale. Rileva tuttavia che l’Ente non ha ancora introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo né elaborato indicatori di innovazione e sviluppo, con conseguenti margini di miglioramento nell’integrazione tra ciclo della performance e ciclo di bilancio.
In materia di organismi partecipati, il sistema di controllo appare in linea con le disposizioni del TUEL e con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG. Emerge però la mancata adozione della Carta dei Servizi e l’incompleta elaborazione degli indicatori di efficienza e qualità. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione segnala l’assenza di forme strutturate di benchmarking e di coinvolgimento degli stakeholders nella definizione degli standard.
La Corte accerta pertanto un adeguato sistema di controlli interni, evidenziando al contempo margini di miglioramento nella concreta attuazione dei controlli di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Richiede all’Ente di comunicare le iniziative intraprese per superare le osservazioni riscontrate.
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Nota della Redazione
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