Incremento del montante contributivo per il militare non collocato in ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 261 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dal comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997 consiste nell’incremento del montante individuale dei contributi, per il personale militare od assimilato non collocato in ausiliaria e la cui pensione sia liquidata con il sistema contributivo o misto, di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio. L’ultimo anno di servizio coincide con i dodici mesi antecedenti la cessazione, non con l’anno solare in cui la cessazione si verifica: sicché la moltiplicazione per cinque va operata sulla retribuzione di quei dodici mesi, e non sull’imponibile dell’anno solare di cessazione. La moltiplicazione diretta per sei della retribuzione dell’ultimo anno è corretta solo nell’eventualità di una cessazione dal servizio al 31 dicembre. Compete al giudice la verifica dell’esatta applicazione dell’incremento, anche a prescindere dalle contestazioni attoree.

Il Fatto

Un ex dipendente della Guardia di Finanza, collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 10 giugno 2021 senza contestuale collocamento in ausiliaria, aveva chiesto all’INPS l’incremento previsto dal comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/1997; non avendo ricevuto risposta, ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione con sistema misto e il pagamento degli arretrati.

Costituendosi, l’INPS ha sostenuto di aver già riconosciuto quel beneficio in sede di liquidazione originaria, e che semmai era stato il diverso beneficio dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 a essere attribuito solo nel 2023. Il contraddittorio scritto ha reso pacifica l’applicazione dell’incremento sul piano concettuale, spostando il thema decidendum sull’esatta determinazione del montante.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il meccanismo dell’incremento del montante contributivo, chiarendo che la base imponibile dell’ultimo anno di servizio non è l’imponibile dell’anno solare in cui il rapporto è cessato. L’INPS aveva ricapitolato la retribuzione mese per mese, calcolando in 53.248,69 euro la retribuzione degli ultimi dodici mesi e in 23.217,07 euro la frazione dell’anno solare di cessazione, dal 1° gennaio al 9 giugno 2021.

Su queste basi il prodotto di 53.248,69 euro per cinque, pari a 266.243,45 euro, va addizionato alla retribuzione della frazione d’anno, con un montante contributivo totale di 289.460,52 euro per il 2021. Il ricorrente postulava invece una moltiplicazione per sei, assimilando a quel prodotto l’imponibile dell’anno 2021: calcolo erroneo, perché l’imponibile della frazione d’anno è di 23.217,07 euro e la porzione residua è già ricompresa nell’imponibile del 2020, pari a 48.516,37 euro.

La Corte chiarisce che la moltiplicazione per sei sarebbe corretta solo in caso di cessazione dal servizio al 31 dicembre, quando retribuzione dell’ultimo anno di servizio e imponibile da moltiplicare coincidono.

Su queste premesse la Corte dichiara l’erroneità della sentenza n. 89/2024 della sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, che aveva reputato non convincenti le spiegazioni dell’INPS senza illustrarne il profilo di asserita erroneità. Il quid pluris domandato dal ricorrente equivale, in definitiva, alla differenza tra i 53.248,69 euro dell’imponibile degli ultimi dodici mesi e i 23.217,07 euro della retribuzione dell’anno di cessazione.

Nonostante la totale infondatezza della domanda attorea, la Corte compensa integralmente le spese di lite, ravvisando nell’oscurità del foglio di calcolo INPS una giusta ragione di compensazione, e rigetta il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *