Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 80 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della somma determinata dal giudice contabile su richiesta del convenuto, ai sensi dell’art. 130 del C.G.C., integra la definizione alternativa del giudizio e ne determina l’estinzione nei confronti del richiedente, senza accertamento della responsabilità. Il rito abbreviato contabile presuppone la sussistenza dei relativi presupposti processuali e la materiale soddisfazione dell’obbligo nel termine di legge. Le spese di giudizio restano a carico del convenuto quando non ricorrono le condizioni di compensazione previste dall’art. 31, comma 3, del C.G.C., e sono liquidate a favore dell’erario dello Stato.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio il direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera, insieme ad altri due convenuti, contestando a titolo di colpa grave un danno erariale di complessivo Euro 81.203,27. Il pregiudizio derivava dall’aggiudicazione a trattativa privata del servizio assicurativo, disposta dopo che la gara era andata deserta, con riutilizzo del capitolato e delle indicazioni elaborate da un broker assicurativo senza riconoscergli alcuna provvigione. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 2014, aveva condannato l’azienda al risarcimento; la Corte di Appello di Cagliari aveva respinto il gravame e la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso. L’ente sanitario aveva corrisposto gli importi liquidati e le spese dei tre gradi di giudizio.

Al termine dell’istruttoria, con invito a dedurre, la Procura ha addebitato al convenuto una quota del 50% del danno, pari a Euro 40.601,64, oltre rivalutazione, interessi e spese. Gli altri due convenuti avevano già definito la propria posizione con il rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Il convenuto si è costituito chiedendo la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 C.G.C. e offrendo una somma pari a Euro 4.060,16, non superiore al 50% della pretesa risarcitoria. In via subordinata ha formulato eccezioni di merito, chiedendo il rigetto della domanda per carenza degli elementi strutturali della responsabilità.

La Sezione, con Decreto n. 6/2025 del 24.01.2025, ha accolto l’istanza determinando la somma dovuta in Euro 10.000,00, importo superiore a quello indicato dal convenuto, e fissando il termine di legge per il versamento. Il pagamento è stato confermato in camera di consiglio e comprovato dalla documentazione prodotta dal difensore, compresa la reversale di incasso a beneficio dell’ente sanitario.

La Corte ha quindi verificato l’integrazione di tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio, con conseguente estinzione del convenuto. Il percorso argomentativo resta ancorato al dato processuale della richiesta ritualmente proposta e della sua esecuzione satisfattiva entro il termine assegnato.

Sul regime delle spese la Sezione ha escluso la sussistenza delle condizioni previste per la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, del C.G.C. Le spese di giudizio, computate in Euro 125,10, sono state poste a carico del convenuto e liquidate a favore dell’erario dello Stato. La pronuncia, richiamato l’art. 130, comma 8, del C.G.C., dichiara l’intervenuta definizione alternativa e l’estinzione, senza alcun accertamento sul merito della pretesa risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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