Estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 261 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto giudiziale. Prima dell’entrata in vigore del sistema SIRECO, tale deposito si perfeziona con l’invio del conto mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità disciplinate dall’art. 5 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 20 ottobre 2015, e non con la successiva presa in carico da parte della Segreteria. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non richiede istanza di parte. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il nuovo applicativo informativo non assume alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto di un agente contabile di un ateneo, relativo all’esercizio 2017, inizialmente incluso in una resa cumulativa e poi separato d’ufficio dal magistrato istruttore.

Con relazione di irregolarità il magistrato rilevava l’assenza della sottoscrizione dell’agente, la mancanza del provvedimento di parificazione e la violazione dell’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., concludendo per l’improcedibilità ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. e, in subordine, per il discarico. L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito fosse avvenuto via PEC nel 2018, mentre la relazione istruttoria era stata depositata solo nel 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la disciplina del deposito dei conti giudiziali applicabile all’epoca dei fatti. Prima dell’introduzione del sistema SIRECO, attivo dal 5 agosto 2019, il deposito poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità dell’art. 5 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 20 ottobre 2015, che riconosceva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi con tale mezzo.

La Corte ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 20-bis del d.l. n. 179/2012, l’art. 6 cod. giust. cont. e la successiva disciplina organica del sistema SIRECO di cui al D.P. n. 126 del 24 maggio 2022. Sottolinea che la trasmissione si perfeziona, per il mittente, con la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna.

Nel caso concreto, dagli atti emerge che l’invio del conto via PEC è avvenuto il 17 luglio 2018 e che la documentazione coincideva integralmente con quella poi reinviata tramite SIRECO il 3 dicembre 2019. La presa in carico non si perfezionò per disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo. Il Collegio ritiene che le disfunzioni operative e organizzative, non opponibili all’agente, non possano pregiudicare la sua posizione né l’affidamento sull’operato dell’ufficio giudiziario.

Il termine decadenziale decorre dunque dal formale deposito del conto, individuato nel primo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio PEC, e cioè nel 18 luglio 2018. Al successivo invio tramite SIRECO non può attribuirsi valenza interruttiva o novativa, poiché l’interruzione del termine è prevista solo nelle ipotesi tassative dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont.

Poiché la relazione istruttoria è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio deve ritenersi estinto. L’efficacia estintiva si è prodotta ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale, che viene ora resa in sede collegiale per le conseguenti comunicazioni e la restituzione degli atti. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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