Indennità di prepensionamento: contribuzione obbligatoria e divieto di transazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13524 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La contribuzione relativa all’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, posta a carico della Regione Siciliana e poi della società subentrata, costituisce contribuzione obbligatoria di fonte legale con finalità assistenziale. Ad essa si applica l’art. 2115, comma 3, cod. civ., con la conseguenza che la stessa non può formare oggetto di valide transazioni ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, cod. civ., ammissibili solo per contribuzioni di origine negoziale. Gli atti di disposizione riguardano le mere conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento e non l’obbligo in sé, che non viene meno per effetto di pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore, restando queste nulle e inoperanti nei confronti dell’ente previdenziale.

Il Fatto

Il lavoratore chiedeva che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione Siciliana, poi dalla società subentrata, per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti fosse determinata sull’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata, con condanna della società al versamento e dell’INPS alla regolarizzazione della posizione e alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo maturata la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva. La Corte d’appello, pur ravvisando un atto interruttivo, respingeva il gravame nel merito: la contribuzione richiesta aveva natura volontaria e la conciliazione intervenuta davanti all’ufficio provinciale del lavoro aveva comportato rinuncia a ogni pretesa creditoria di fonte regionale, disponibile in quanto estranea alle forme di previdenza obbligatoria.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del quarto. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la contribuzione in questione, di fonte legale e con finalità assistenziale, è soggetta all’art. 2115, comma 3, cod. civ., con esclusione di valide transazioni ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, cod. civ. (Cass. nn. 3184/19, 2939/19 e nn. 18365-18371/20).

Nella specie si realizza, anche mediante il rinvio operativo allo schema della prosecuzione volontaria, un’ipotesi peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo, in ragione dell’art. 14 e dell’art. 17 dello Statuto Siciliano, che riconoscono la competenza regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale e di legislazione sociale, nel rispetto dei minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.

La natura di obbligazione di diritto pubblico a carattere previdenziale, interamente generata dalla legge, colloca il diritto del lavoratore nel complesso dei diritti tutelati dall’art. 38 Cost., distinti da quelli retributivi correlati al rapporto di lavoro. Ne deriva che l’obbligazione non rientra nel patrimonio personale dell’ex lavoratore, il quale non può disporne con atti transattivi di alcun genere.

La sentenza impugnata non ha considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6221 del 2009; Cass. n. 2483 del 1971), gli atti di disposizione soggetti all’art. 2113 cod. civ. attengono alle mere conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento, non all’obbligo in sé gravante sul soggetto tenuto a corrispondere i contributi all’INPS. Tale obbligo non può venir meno per effetto di pattuizioni tra obbligato e lavoratore, essendo queste travolte dalla nullità ex art. 2115 cod. civ. e inoperanti verso l’ente previdenziale.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce dei principi esposti: l’atto transattivo stipulato davanti all’ufficio provinciale del lavoro non ha comportato l’estinzione del diritto a ottenere la determinazione della base di calcolo sull’indennità mensile effettivamente liquidata. Al giudice del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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