Motivazione avviso ICI: richiamo delibera aliquote e prospetto di calcolo (Cass. civ. Sez. V n. 33327 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’avviso di accertamento che richiama la delibera comunale di determinazione delle aliquote e riporta l’aliquota applicata nel prospetto di calcolo, facente parte integrale dell’atto, è sufficientemente motivato. Le delibere comunali in materia, quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all’obbligo di allegazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, poiché richiamano un atto conoscibile dal contribuente. Il tema dell’aliquota rientra nel thema decidendum quando è desumibile dagli atti di causa. Nel giudizio di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, presupposto di un diverso atto impositivo, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Agenzia del territorio e il Comune.

Il Fatto

Un Comune ha emesso un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa a terreni che la società contribuente aveva considerato pertinenze di immobili per i quali l’imposta era stata invece corrisposta. La Commissione Regionale tributaria, in secondo grado, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo l’atto per difetto di motivazione, non risultando indicata l’aliquota di riferimento approvata con deliberazione della giunta comunale e non allegata all’atto impositivo.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. La causa è stata rinviata per l’acquisizione del fascicolo di merito, al fine di verificare se la questione della mancata indicazione dell’aliquota fosse stata ritualmente introdotta in giudizio e oggetto di discussione tra le parti.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi, strettamente connessi, sono stati trattati congiuntamente e accolti. La Corte muove dal principio secondo cui, in tema di ICI, è illegittimo l’avviso di accertamento privo di un puntuale riferimento alla delibera con cui il Comune determina i valori venali delle aree fabbricabili, atteso che la stessa integra una fonte di presunzioni utilizzabili dal giudice (Sez. 6-5 n. 3757/2014; Sez. 5 n. 13105/2012; Sez. 5 n. 25371/2008).

È stato poi da tempo affermato che le delibere comunali in materia, quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all’obbligo di allegazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale (Sez. 5 n. 9601/2012; Sez. 5 n. 13105/2012; Sez. 6-5 ord. n. 14676/2016). Di recente è stato precisato che l’avviso che fa riferimento alla delibera contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale a valore presuntivo, conoscibile dal contribuente, sul quale grava l’onere di fornire elementi oggettivi sul minor valore (Sez. 5 n. 4590/2025).

Nel caso concreto, all’atto impugnato è stata allegata la delibera n. 39/2006 sul valore di mercato delle aree edificabili, mentre in esso è richiamata la n. 64/2005 sulle aliquote. L’acquisizione del fascicolo di merito ha chiarito che l’aliquota risulta espressamente riportata nel prospetto di calcolo, facente parte integrale dell’avviso. Tra il rinvio alla delibera e l’indicazione dell’aliquota applicata, l’obbligo di motivazione deve ritenersi adeguatamente assolto e il tema rientrava nel thema decidendum, essendo incluso in diversi atti di causa.

Il sesto motivo, con cui si denunciava il difetto di contraddittorio per mancata notifica del ricorso all’Agenzia del Territorio, è stato rigettato. Nel giudizio di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, presupposto di un diverso atto impositivo, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Agenzia del territorio e il Comune (Sez. 5 n. 3226/2021). La previsione del litisconsorzio obbligatorio (art. 14 d.lgs. n. 546/1992, modificato dal d.lgs. n. 175/2024) è intervenuta successivamente e, trattandosi di disciplina processuale, non ha portata retroattiva.

La Corte ha quindi accolto i primi cinque motivi, rigettato il sesto, cassato la decisione impugnata e rinviato alla CGT II del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni, tra cui la natura pertinenziale dei terreni e l’incertezza normativa. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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