Rinuncia agli atti e accettazione: estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 166 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 6, 7 e 8, c.g.c., senza pronuncia sulle spese. L’accettazione può essere espressa in udienza e verbalizzata, non richiedendo forme solenni. La gratuità del giudizio pensionistico esclude ogni statuizione sulle spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme non percepite, con interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito rappresentando di aver già erogato gli importi nel mese di luglio 2022 e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Prima dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente un atto di rinuncia agli atti del giudizio, dando atto della sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuta liquidazione delle somme. All’udienza del 17 aprile 2024 l’INPS ha accettato la rinuncia, come da verbale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ricostruisce la sequenza processuale: notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, costituzione dell’Istituto con documentazione attestante l’avvenuto pagamento, deposito telematico dell’atto di rinuncia datato 25 marzo 2024 e non notificato alla controparte, accettazione espressa dall’INPS in udienza.

La questione giuridica centrale attiene alla validità ed efficacia della rinuncia non notificata, ma seguita dall’accettazione della resistente ritualmente costituita. Il Collegio ritiene che il difetto di notificazione sia superato dall’accettazione, che sana ogni eventuale irregolarità della sequenza procedimentale e realizza l’incontro delle volontà delle parti richiesto dalla norma.

Il riferimento normativo è l’art. 110 c.g.c., che disciplina la rinuncia agli atti e la sua accettazione. Il comma 6 impone al giudice di dichiarare la regolarità della rinuncia e dell’accettazione; i commi 7 e 8 stabiliscono che tale dichiarazione produce l’estinzione del processo, con le conseguenti statuizioni sulle spese secondo la regola della soccombenza presunta.

Nel caso concreto, l’avvenuto pagamento delle somme richieste, attestato dalla documentazione depositata dall’Istituto, ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, rendendo la rinuncia coerente con la sopravvenuta definizione del rapporto sostanziale. L’accettazione dell’INPS in udienza ha quindi perfezionato il presupposto processuale dell’estinzione.

Il Giudice dichiara pertanto la regolarità della rinuncia e dell’accettazione e, per l’effetto, l’estinzione del processo senza pronuncia sulle spese del giudizio. Nessuna statuizione è resa sulle spese della sentenza in ragione della gratuità del giudizio pensionistico ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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