Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 75 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Quando l’agente contabile depositi il conto nel termine fissato dal giudice con decreto, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere. La definizione non varia in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di fissare nei confronti dell’agente contabile — addetto alla riscossione dell’imposta di soggiorno spettante a un Comune per l’esercizio finanziario 2017 — un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 in caso di omissione.
Con decreto n. 28/2025 il Giudice designato ha accolto il ricorso e fissato il termine di quarantacinque giorni per il deposito. Il conto è stato poi depositato. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il conto giudiziale risulta presentato. Da ciò consegue l’estinzione del giudizio per resa del conto nei confronti del convenuto.
La decisione muove da un principio già affermato dalla Sezione: il procedimento per resa di conto, benché caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ex art. 144 c.g.c..
Il Collegio sottolinea che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, quanto alla definizione del giudizio, tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.
A sostegno del percorso argomentativo la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e la propria precedente pronuncia di Sezione. Su queste basi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., si procede alla definizione con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Sulla mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto si fonda la statuizione di nulla per le spese. Il giudizio è dichiarato estinto nei termini di cui in motivazione, con trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti.
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Nota della Redazione
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