Indebito pensionistico non certo: irripetibile senza prova del doppio calcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 174 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il thema decidendum non è la legittimità dell’atto amministrativo, ma l’accertamento del diritto a pensione, sicché i vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del trattamento. Quando il ricorrente contesti specificamente i dati di calcolo della rideterminazione e l’Ente non controdeduca né produca il prospetto del doppio calcolo, non è raggiunta la certezza sull’esistenza stessa dell’indebito. In tal caso il giudice contabile non procede all’esame del legittimo affidamento secondo i canoni delle Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/QM/2012, ma accoglie il ricorso e dichiara l’irripetibilità delle somme. Le trattenute già operate vanno restituite in linea capitale, al netto delle ritenute fiscali, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo della Guardia di Finanza, impugna la nota con cui l’INPS ha disposto il recupero di un preteso indebito di € 17.497,15 mediante trattenute mensili sui ratei di pensione. L’addebito deriva dalla riliquidazione del trattamento di quiescenza operata in esecuzione dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, che ha ridotto la pensione annua lorda rispetto all’importo riconosciuto nel 2018.
Il ricorrente deduce la tardività del recupero rispetto al termine triennale dell’art. 205, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973, l’affidamento maturato per il lungo lasso di tempo intercorso e vizi di calcolo nel prospetto allegato all’atto di rideterminazione. Chiede pertanto l’annullamento dei provvedimenti, la declaratoria di irripetibilità e la restituzione delle somme trattenute con interessi. L’INPS eccepisce la natura provvisoria della prima liquidazione, resa edotta al pensionato, e l’insussistenza di alcun affidamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce in via preliminare la natura del rito: il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, ha ad oggetto il rapporto giuridico e non il mero atto. Ne deriva che le censure procedimentali non assumono rilievo autonomo se non incidono sul diritto a pensione, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934. Il giudice non può inoltre disapplicare, neppure incidenter tantum, gli atti amministrativi, come confermato dalla giurisprudenza contabile e di legittimità richiamata.
Su tale premessa la decisione segue il criterio della ragione più liquida. Il ricorrente ha analiticamente contestato le voci del Quadro II del prospetto di rideterminazione: la somma dei riquadri 4), 5) e 6) non corrisponde al totale indicato al riquadro 7); il riquadro 8) espone un importo privo di addendi conoscibili; i benefici di cui al D.L. n. 165/1997, art. 4, non risultano sommati all’importo ritenuto definitivo.
A fronte di tali rilievi l’Ente previdenziale non ha opposto alcuna specifica contestazione, benché onerato con l’ordinanza n. 170/2023 a produrre il fascicolo amministrativo, il prospetto del doppio calcolo secondo le disposizioni operative del 24.09.2019 e un prospetto chiarificatore. All’udienza l’INPS ha confermato l’inottemperanza, invocando la pendenza di giudizi d’appello e chiedendo un rinvio, non concesso.
Il giudice esclude quindi che la fattispecie rientri tra i casi di indebito pacifico, nei quali si valuta l’irripetibilità. Difetta la certezza sulla sussistenza stessa dell’indebito: non è provata la correttezza del provvedimento di rideterminazione, ferma restando l’applicabilità del doppio calcolo. Il ricorso è pertanto accolto senza esame dell’affidamento.
Consegue la declaratoria di irripetibilità della somma e la restituzione delle trattenute in linea capitale, al netto delle ritenute fiscali, con interessi legali dalla domanda giudiziale, in applicazione del principio delle SS.RR. n. 33/2017. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00.
Nota della Redazione
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