Esenzione IRPEF sulla pensione diretta dei familiari superstiti di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 45 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. I richiami alla legge n. 466/1980, alla legge n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 delimitano esclusivamente l’ambito dei destinatari e non i trattamenti agevolati. Nessuna indicazione normativa subordina il beneficio alla correlazione tra la pensione e l’evento che ha conferito lo status di vittima del dovere. Il diritto all’esenzione comprende pertanto anche la pensione diretta di cui sia titolare il familiare superstite.
Il Fatto
La ricorrente, familiare superstite di un soggetto deceduto per l’esplosione di un ordigno durante la bonifica del territorio e riconosciuto vittima del dovere, ha chiesto il riconoscimento dell’esenzione dall’IRPEF sulla pensione diretta in godimento. L’INPS, con riscontro negativo all’istanza amministrativa, aveva ritenuto il beneficio applicabile ai soli trattamenti correlati all’evento che aveva determinato lo status, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari, il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius.
La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, richiamando recenti pronunce della Cassazione, e ha chiesto l’accertamento del diritto all’esenzione e la condanna dell’Istituto a cessare la ritenuta fiscale alla fonte. L’INPS, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, ha eccepito che la detassazione potesse operare solo dalla domanda amministrativa o dall’entrata in vigore della legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio, escludendo che assuma rilievo la questione della decorrenza sollevata dall’INPS. La ricorrente non ha formulato alcuna domanda di rimborso delle trattenute già operate, ma ha chiesto l’accertamento del diritto all’esenzione nei confronti dell’Istituto previdenziale, quale sostituto d’imposta, per far cessare per il futuro l’imposizione alla fonte.
Nel merito il ricorso è stato accolto. La Corte ha osservato che l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali ai “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”. Il dato letterale non contiene alcun riferimento alla necessaria correlazione tra il trattamento e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
I riferimenti normativi richiamati dalla disposizione — la legge n. 466/1980, la legge n. 302/1990 e l’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 — sono funzionali a delimitare l’ambito dei destinatari, non i trattamenti beneficiati. Nessuna di tali fonti prevede un trattamento pensionistico, regolando piuttosto la nozione di vittima del dovere, la speciale elargizione e l’assegno vitalizio.
Neppure le norme che disciplinano i benefici estesi — l’art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e l’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 — confortano la tesi dell’Istituto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, n. 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024 e n. 7958/2025), la giurisprudenza contabile e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2025, che hanno confermato l’estensione del beneficio a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da posizioni previdenziali obbligatorie.
La Corte ha pertanto accertato il diritto della ricorrente all’esenzione e ha condannato l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale, ponendo in pagamento l’importo al lordo dell’IRPEF e delle addizionali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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