Accesso all’impiego con diploma falso: danno erariale ridotto al 50% (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 8 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi accede al rapporto di pubblico impiego sulla base di un titolo di studio falso, consapevole della sua falsità, risponde del danno erariale in favore dell’amministrazione. In linea di principio la prestazione resa non è valutabile come utile, con conseguente danno pari alle retribuzioni erogate. Tuttavia, quando l’impiego attiene a prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione, la pubblica amministrazione ha comunque fruito di un vantaggio, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, pari almeno, in via prudenziale, al 50% della prestazione resa, con conseguente riduzione del danno nella stessa misura. L’accertata consapevolezza della falsità rende superfluo esaminare l’applicabilità delle modifiche alla nozione di dolo introdotte dall’art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020, intervenute in epoca successiva ai fatti.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un soggetto che aveva avuto accesso al rapporto di pubblico impiego come personale ATA supplente presso istituti scolastici della provincia di Bergamo, producendo un titolo di studio di cui è stata accertata a posteriori la falsità. Il danno contestato è pari a euro 28.848,94, corrispondente alle retribuzioni percepite grazie alla frode consumata. Per i medesimi fatti il convenuto risultava sottoposto a procedimento penale per truffa in danno dello Stato e concorso in falso.

Il convenuto si è costituito contestando la quantificazione del danno e, soprattutto, la sussistenza del dolo nella nuova accezione introdotta dall’art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020, sostenendo di essere stato in buona fede nel ritenere autentico il titolo prodotto. In via subordinata ha chiesto, ex art. 1226 c.c., un abbattimento del 45% del danno, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto rilevato che la falsità del titolo di studio non è stata contestata in modo specifico dal convenuto, come impone l’art. 95, comma 1, c.g.c., essendosi questi limitato a contestazioni generiche. A prescindere da ciò, l’attore ha dato dimostrazione della falsità mediante documentazione tratta dalle indagini penali.

È emerso che il convenuto aveva prodotto una pergamena rilasciata da un istituto professionale per una sessione straordinaria di agosto 2013. Le indagini dei Carabinieri hanno però accertato che i seriali riportati su quel diploma erano stati consegnati ad altri istituti scolastici e che il nominativo del convenuto non compariva nell’elenco dei diplomati. L’Ufficio scolastico regionale ha confermato di aver consegnato all’istituto solo le pergamene richieste, escludendo che fosse stata disposta una sessione speciale di esami.

Il Presidente dell’istituto, ascoltato in sede di sommarie informazioni, ha disconosciuto la propria firma in calce agli elenchi dei diplomati e ha qualificato come inverosimile lo svolgimento della sessione nelle date indicate. Tutti i partecipanti a tale presunta sessione avrebbero conseguito il diploma con la votazione massima. Le indagini hanno inoltre dato conto di una organizzazione criminale dedita alla produzione sistematica di falsi titoli di studio a fronte di remunerazione.

Tali circostanze inducono a ritenere priva di verosimiglianza la tesi della buona fede, poiché il convenuto non poteva credere di aver realmente partecipato a una sessione svoltasi con quelle modalità. Deve quindi ritenersi che egli fosse consapevole della falsità del titolo e avesse la precisa intenzione di attuare una truffa in danno dell’amministrazione scolastica. Ciò rende superfluo esaminare l’applicabilità delle modifiche alla nozione di dolo, intervenute dopo i fatti.

Accertata la responsabilità, la Sezione è passata alla quantificazione del danno, dando continuità al proprio orientamento. In linea di principio le prestazioni rese non sono valutabili come utili, con danno pari alle retribuzioni erogate. Tuttavia, quando l’impiego attiene a prestazioni materiali e meramente operative, la pubblica amministrazione ha fruito di un vantaggio ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, pari almeno al 50% della prestazione resa. Il convenuto è stato quindi condannato al risarcimento di euro 14.424,47, pari al 50% dell’importo contestato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, con spese di giudizio a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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