Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 30 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, qualora il giudice abbia disposto la sospensione necessaria del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale e abbia assegnato alle parti un termine perentorio per la riassunzione, il mancato esercizio di tale facoltà nel termine decorrente dalla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale determina l’estinzione del giudizio. Il termine perentorio di riassunzione decorre dalla pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, non dal deposito della stessa. Alla dichiarazione di estinzione consegue che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già collocato in quiescenza per limiti di età, riceveva il trattamento pensionistico di anzianità liquidato con il sistema misto. Sul trattamento venivano applicate tanto la riduzione imposta dall’art. 1, comma 261, legge n. 145/2018, quanto il blocco della rivalutazione previsto dal precedente comma 260.

Ritenute incostituzionali le disposizioni riduttive, il ricorrente agiva davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto a un trattamento non ridotto e la restituzione delle somme non erogate. Costituitisi l’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il giudizio veniva sospeso con sentenza-ordinanza, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni sollevate da altra Sezione regionale. Assegnato alle parti un termine perentorio per la riassunzione, nessuna di esse provvedeva nel termine.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene esclusivamente al piano processuale. Il thema decidendum non riguarda più il merito della pretesa pensionistica, ma la sorte del giudizio rimasto sospeso in attesa della pronuncia del Giudice delle leggi.

Il collegio rileva che il processo non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi assegnato con la precedente sentenza-ordinanza. Tale termine decorre dall’11 novembre 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, e non dal deposito della medesima, avvenuto il 9 novembre precedente.

La Corte sottolinea come la parte ricorrente, con le note d’udienza, avesse essa stessa rappresentato l’assenza di utilità concreta dall’accertamento della non debenza, dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, e avesse dichiarato di voler lasciar estinguere il giudizio per inerzia. La scelta processuale di non riassumere non è stata quindi contestata.

Accertata la mancata riattivazione del processo nel termine stabilito, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Sulle spese si applica la regola dettata dall’art. 111, comma 8, c.g.c.: le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nessuna statuizione di condanna viene adottata, in coerenza con la definizione in rito.

Quanto alla posizione del Ministero, il giudice prende atto dell’estromissione già disposta in epoca anteriore. La statuizione conclusiva, pertanto, si limita a dichiarare l’estinzione e a nulla disporre per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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