Pensione privilegiata per schizofrenia da evento psicotraumatico in servizio di leva (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 31 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è escluso dal carattere verosimilmente biologico o costituzionale dell’infermità. Ove il soggetto sia stato dichiarato idoneo al servizio militare in assenza di disturbi pregressi e di familiarità per patologie psichiche, l’evento psicotraumatico verificatosi durante il servizio può svolgere efficienza lesiva nella genesi e nell’evoluzione dell’affezione morbosa. La relazione del consulente tecnico d’ufficio che accerta tale nesso si rivela determinante ai fini della decisione. Il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con interessi legali da ogni singolo rateo e rivalutazione monetaria nei limiti del maggior importo differenziale.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno del figlio, soldato in servizio di leva dal 1993 fino al congedo illimitato per fine ferma triennale nel 1996, impugnava il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza di trattamento pensionistico privilegiato tabellare. Il diniego era fondato sul parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva giudicato l’infermità psichica non dipendente da fatti di servizio.

Il rigetto era intervenuto dopo che questa Sezione, con sentenza n. 20/2020, aveva respinto l’eccezione di decadenza e demandato al Ministero la pronuncia sui requisiti del diritto. La ricorrente deduceva che la patologia era emersa durante e a causa del servizio militare, depositando perizia medico legale e chiedendo l’espletamento di C.T.U. Il Ministero si costituiva, invocando il carattere vincolante del parere negativo.

La Motivazione della Corte

Il giudizio verte sull’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della pensione di privilegio. Il Giudice Unico richiama la relazione peritale depositata dal Collegio medico legale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, che ha valutato come dipendente da causa di servizio l’infermità psichica, riconducendola alla 1^ categoria Tab. A.

Il consulente ha evidenziato che il soggetto, dichiarato idoneo al servizio di leva in assenza di disturbi pregressi e con familiarità negativa per patologie psichiche, a seguito di un evento psicotraumatico documentato in atti ha riportato un quadro poi diagnosticato come schizofrenia continua. Sebbene la schizofrenia riconosca verosimilmente una causa biologica, il consulente ha riconosciuto all’evento psicotraumatico una valida efficienza lesiva nella genesi e nell’evoluzione dell’infermità.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio per cui, nei giudizi di pensionistica privilegiata, il carattere eventualmente costituzionale dell’infermità e la predisposizione organica del soggetto non ostano al riconoscimento della dipendenza, sempre che il servizio possa provocare l’anticipata insorgenza dell’affezione e la sua rapida evoluzione. Il richiamo è alla Sez. giur. Sicilia 3 aprile 1990 n. 100/M.

Il Giudice ritiene l’apporto conoscitivo della relazione peritale determinante ai fini della decisione. Accoglie quindi il ricorso e riconosce la pensione di privilegio di 1^ categoria, con decorrenza dall’1/4/2017, primo giorno del mese successivo alla domanda prodotta il 20/03/2017, oltre interessi legali da ogni singolo rateo e rivalutazione monetaria nei limiti del maggior importo differenziale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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