Sei scatti stipendiali e trattamento di quiescenza del personale del DIS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 198 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in materia pensionistica, ha giurisdizione esclusiva sulle questioni relative al sorgere, al modificarsi e alla quantificazione del trattamento di quiescenza, restando invece esclusa la materia dell’indennità di buonuscita, che trova causa nella prestazione di servizio resa in costanza di rapporto di impiego e va ricondotta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo ai sensi dell’art. 22 della legge n. 124/2007. Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 non può essere incluso nella base di calcolo del trattamento di quiescenza del personale del DIS collocato a riposo prima dell’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, lett. b), del DPCM 1/2020, stante il principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Non contrasta con il principio di eguaglianza un differente trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, costituendo lo stesso fluire del tempo elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.
Il Fatto
I ricorrenti hanno prestato servizio presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza disciplinati dalla legge n. 801/1977 ed attualmente strutturati nel D.I.S., provenendo dalle Forze Armate e di Polizia. Al momento del collocamento a riposo possedevano più di 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile.
Gli stessi lamentano di aver percepito un trattamento di fine servizio non correttamente calcolato, per non essere stata computata la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987. Dopo diffide rimaste senza esito, hanno adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, l’adeguamento pensionistico e l’incremento del trattamento di fine servizio. L’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, oltre alla prescrizione della pretesa.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Giudice unico esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione sull’indennità di buonuscita. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 12903/2021; Cass. S.U. n. 11849/2016), si afferma che la giurisdizione contabile, pur esclusiva in materia pensionistica, non si estende alla materia del trattamento di fine rapporto, quale che ne sia la declinazione.
Il percorso è confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti, in base agli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, investe solo le questioni afferenti la materia pensionistica, alla quale resta estranea l’indennità di buonuscita, trovando essa causa nella prestazione di servizio resa in costanza di rapporto di impiego. L’eccezione è accolta, con affermazione della giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo ai sensi dell’art. 22 della legge n. 124/2007.
Quanto alle rinunce agli atti depositate da alcuni ricorrenti, il Giudice rileva che, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., applicabile al giudizio pensionistico per il rinvio dell’art. 7 c.g.c., la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione in assenza di accettazione dell’Amministrazione. Tuttavia, poiché la rinuncia è motivata dal sopravvenuto difetto di interesse, ne deriva l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse per quei soli ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è respinto. I regolamenti in vigore al momento del collocamento a riposo non prevedevano l’applicabilità del beneficio dei sei scatti, introdotto solo dall’art. 16, comma 1, lett. b), del DPCM 1/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. È esclusa l’efficacia retroattiva, in applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, e il trattamento di quiescenza va identificato in base alle norme vigenti al momento in cui si matura il diritto.
Infine, la questione di legittimità costituzionale prospettata è dichiarata manifestamente infondata: non contrasta con il principio di eguaglianza un differente trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, costituendo il fluire del tempo elemento diversificatore delle situazioni giuridiche (Corte cost. nn. 178 e 126 del 2000; n. 376/2001; n. 342/2006). Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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