Controllo Corte dei conti sulla gestione finanziaria del GSE per il 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 85 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti partecipati dallo Stato, riferisce al Parlamento ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 sul risultato dell’attività svolta e sui più significativi accadimenti successivi. Il controllo non sindaca le scelte di merito, ma verifica la conformità dell’azione amministrativa alle norme di settore e agli indirizzi ministeriali, dando conto del ruolo affidato alla società nella transizione energetica e nella gestione dei meccanismi di incentivazione. Assume rilievo centrale l’attuazione del PNRR e delle misure di contrasto alla crisi energetica, nonché l’idoneità del sistema dei controlli a garantire l’effettività delle disposizioni che presiedono al riconoscimento degli incentivi e la parità di trattamento degli operatori.
Il Fatto
La relazione riguarda la gestione finanziaria del Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.A. per l’esercizio 2022, società interamente e direttamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e capogruppo di Au, Gme e Rse. Il documento riferisce alle Presidenze delle due Camere il conto consuntivo, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e sindacali, e la relazione deliberata sulla gestione, unitamente agli accadimenti successivi più rilevanti.
Nel periodo esaminato la società ha gestito oltre 1,5 milioni di contratti e ha erogato incentivi per circa 11 miliardi di euro, misurandosi con il recepimento della direttiva sulle fonti rinnovabili, con l’attuazione di alcune misure del PNRR e con gli strumenti emergenziali adottati per fronteggiare la crisi energetica.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro ordinamentale nel quale opera la società, chiamata a svolgere funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e del gas in coerenza con gli indirizzi ministeriali e con i provvedimenti dell’Arera. Sul piano delle novità normative, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva sulle rinnovabili, ha riordinato e potenziato i meccanismi di incentivazione, prevedendo il graduale superamento dello Scambio sul posto e un ruolo operativo del Gse nella Piattaforma Unica Digitale e nelle procedure d’asta.
Rileva la Corte che gli adempimenti attuativi collegati a tale assetto non risultano ancora completati: i decreti sui nuovi strumenti di incentivazione, la piattaforma unica digitale e la regolazione del sistema di misura da parte dell’Arera non risultavano adottati. Analoghi ritardi emergono sul fronte dei controlli: il nuovo decreto ministeriale in materia, atteso in attuazione della novella dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, non risulta emanato, sì che la società ha sopperito con un proprio regolamento interno di autovincolo, distinguendo le violazioni sanzionabili con la decadenza da quelle soggette a mera riduzione tariffaria.
Sul versante del PNRR, la Corte dà conto delle misure affidate al Gse, tra cui lo sviluppo del biometano, il Parco agrisolare e i sistemi di teleriscaldamento, segnalando che, per quest’ultima misura, la Commissione europea ha ritenuto ammissibili solo una parte dei progetti inizialmente finanziati. Quanto al contrasto della crisi energetica, vengono esaminati il meccanismo di compensazione degli extraprofitti degli impianti rinnovabili, il servizio di riempimento di ultima istanza per lo stoccaggio del gas e l’Energy release. Su tale ultimo punto la Corte osserva che il quadro normativo può generare un possibile disavanzo tra ricavi di vendita e oneri di acquisto del gas, oltre al rischio che una quota dei volumi stoccati rimanga invenduta.
In materia di verifiche, la Corte rileva che nel 2022 i procedimenti avviati si sono fortemente ridotti rispetto all’esercizio precedente, con sopralluoghi contenuti rispetto all’ampia platea dei beneficiari. Pur tenendo conto dell’affinamento dei metodi di controllo, la Sezione ritiene necessario potenziare e valorizzare le verifiche documentali e, soprattutto, i controlli in situ, la cui capacità deterrente rispetto agli intenti fraudolenti è di gran lunga superiore, specie se supportati da segnalazioni interne o esterne.
La Corte richiama, infine, i principi affermati con la sentenza n. 237 del 2020, che impone di calibrare le conseguenze delle violazioni sulla effettiva gravità delle stesse, e sottolinea che l’attività di controllo e l’adozione dei provvedimenti sfavorevoli ai beneficiari di indebiti incentivi costituiscono strumento indispensabile per garantire l’effettività delle disposizioni e la parità di trattamento, anche alla luce delle cospicue risorse aggiuntive del piano Next Generation Eu.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.