Sei scatti previdenziali e natura decadenziale del termine del 30 giugno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 143 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, D.L. n. 387/1987 ha natura decadenziale e non di semplice onere: la sua inosservanza preclude al dipendente il diritto ai sei aumenti periodici di stipendio, non essendo sufficiente il possesso dei requisiti sostanziali di età e di anzianità di servizio. Il trattamento di quiescenza va identificato in base alle norme vigenti al momento in cui si matura il relativo diritto. La deroga alla regola generale dell’irretroattività della legge, fissata dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, deve essere espressamente prevista dal legislatore. È pertanto ininfluente, ai fini del beneficio, la successiva estensione della previsione a una categoria di personale, ove essa operi con decorrenza espressa dal 1° gennaio 2020 e la cessazione dal servizio sia anteriore.
Il Fatto
L’appellante, già collocato in quiescenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’attribuzione dei benefici economici previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione e liquidazione della base pensionabile, nuova determinazione dei ratei e condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati maturati e non goduti.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, sulla domanda di rideterminazione dell’indennità di buonuscita e aveva rigettato il ricorso sul capo relativo al trattamento pensionistico, compensando le spese. L’appellante ha sostenuto che il termine del 30 giugno non sia dettato a pena di decadenza, ma costituisca un mero onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo.
La Motivazione della Corte
La Sezione concentra l’esame sull’applicabilità dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 al trattamento pensionistico dell’appellante. In attuazione dell’art. 21 della legge n. 124/2007 era stato adottato il Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza, applicabile ratione temporis all’appellante.
Al momento della cessazione dal servizio, quella disciplina non prevedeva l’applicabilità del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio. La previsione è stata inserita solo successivamente, con decorrenza dall’1° gennaio 2020. Il Collegio condivide l’esclusione dell’efficacia retroattiva operata dal primo giudice: la deroga alla regola generale dell’irretroattività deve essere espressamente prevista dal legislatore.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il trattamento di quiescenza va identificato in base alle norme vigenti al momento in cui si matura il diritto. La pretesa non trova fondamento neppure nell’art. 6-bis, comma 2, che disciplina il pensionamento a domanda: la relativa istanza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate entrambe le anzianità.
Il termine, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ha natura decadenziale: l’inosservanza preclude la possibilità di ottenere il beneficio. Nel caso di specie la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2015, ma non vi è prova in atti della sua presentazione. Il beneficio non è riconoscibile neppure applicando il comma 3-bis dell’articolo 6-bis, non ricorrendo le condizioni previste dai primi due commi.
L’appello è pertanto infondato e va rigettato, con conferma della sentenza appellata. Le spese sono compensate per la novità e la particolarità della questione; nulla sulle spese di giustizia ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.
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Nota della Redazione
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