Danno all’immagine e rapporto di servizio dell’amministratore di sostegno (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 268 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale e svolge il ruolo di ausiliario del giudice tutelare che lo ha nominato: sussiste pertanto il rapporto di servizio con l’Amministrazione della giustizia. Ne consegue che il peculato commesso appropriandosi delle somme dell’assistito integra il danno all’immagine del Ministero della Giustizia. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 il danno all’immagine presuppone un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato e si presume, salva prova contraria, pari al doppio del valore dell’utilità illecitamente percepita. La divulgazione mediatica non è elemento costitutivo della fattispecie, essendo sufficiente la divulgazione interna all’amministrazione e il coinvolgimento di soggetti estranei.
Il Fatto
La Procura contabile cita in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al pagamento di euro 20.000,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno all’immagine cagionato al Ministero della Giustizia. A fondamento della pretesa il requirente indica la condanna penale riportata dal convenuto per il reato di peculato dinanzi al Tribunale di Torino.
Il procedimento penale, definito con rito abbreviato, si è concluso con sentenza divenuta irrevocabile il 22.3.2023. L’imputazione riguardava l’appropriazione indebita, nella qualità di amministratore di sostegno, di somme appartenenti alla persona assistita, attraverso prelievi effettuati sul conto corrente intestato a quest’ultima. Il convenuto non si è costituito, contestando in sede istruttoria la sussistenza e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione, rilevabile d’ufficio. L’amministratore di sostegno svolge un ruolo volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria ed è ausiliario del giudice tutelare: la sua qualifica di pubblico ufficiale, pacifica anche nella giurisprudenza penale, si conferma alla luce dell’obbligo di giuramento, del regime di incompatibilità e dell’obbligo di rendicontazione annua. Da tali compiti deriva uno stabile inserimento nell’apparato organizzatorio dell’amministrazione, in cui si sostanzia il rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione contabile.
Nel merito, il Collegio ricostruisce i presupposti del danno all’immagine dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, che ha abrogato l’art. 7 della legge n. 97/2001 e il primo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. La disciplina è ora racchiusa nell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che pone due condizioni cumulative: la sussistenza di un reato contro la pubblica amministrazione e il suo accertamento con sentenza passata in giudicato. Entrambe ricorrono: il convenuto è stato condannato per peculato e la sentenza è divenuta irrevocabile. Ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen. il giudicato penale vincola il giudice contabile quanto all’accertamento del fatto e alla sua illiceità.
La condotta ha violato il bene-interesse salvaguardato dall’art. 97, secondo comma, Cost., declinato come prestigio e credibilità degli uffici pubblici. Per la sussistenza del danno la divulgazione mediatica non è elemento costitutivo: il clamore ne indica solo la dimensione. È sufficiente la divulgazione interna all’amministrazione e il coinvolgimento di soggetti estranei. Il fatto è idoneo a ingenerare l’opinione che tali condotte siano usuali, con lesione della reputazione dell’attività giudiziaria.
Sulla quantificazione, il percepimento di somme illecite non integra elemento costitutivo, ma costituisce criterio presuntivo per la determinazione equitativa del danno, rimessa alla valutazione del giudice secondo parametri oggettivi, soggettivi e sociali. Considerata la delicatezza dell’attività, la posizione funzionale e il carattere circoscritto della risonanza esterna, la Corte liquida equitativamente il danno in euro 20.000,00, già comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito al saldo.
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Nota della Redazione
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