Partecipazione a G.A.L.: motivazione attenuata ma controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 173 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale acquisisce una partecipazione in un G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP e non può ritenersi esentato dall’onere motivazionale. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, TUSP, la funzione assegnata dalla normativa europea allo sviluppo locale di tipo partecipato comporta che la motivazione circa l’inerenza della partecipazione ai fini istituzionali dell’ente non è richiesta, essendo tale valutazione già condotta dal legislatore. Resta fermo l’obbligo di motivare gli altri profili richiesti dall’art. 5, comma 1, TUSP: sostenibilità finanziaria, convenienza economica, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha deliberato di aderire alla compagine societaria di un G.A.L., acquistando una quota del valore simbolico, e di condividere la Strategia di Sviluppo Locale per la programmazione 2023/2027, impegnandosi al relativo cofinanziamento.
L’adesione era resa necessaria perché, per accedere alle opportunità del programma L.E.A.D.E.R., tutti i Comuni inclusi nella strategia devono far parte della compagine societaria. La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per il controllo di conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 43/SSRR/QMIG/2024, che ha escluso che il richiamo all’acquisto di partecipazioni in un G.A.L. configuri un’ipotesi di partecipazione autorizzata per legge e quindi esentata dall’onere motivazionale e dal controllo. L’atto deve pertanto essere scrutinato alla luce dei requisiti dell’art. 5, comma 1, TUSP.
Sotto il profilo della competenza, la Corte rileva che l’acquisto è stato autorizzato da specifica deliberazione del Consiglio comunale, in conformità all’art. 8 TUSP e all’art. 42, comma 2, lett. e), d.Lgs. n. 267/2000.
Quanto al vincolo finalistico, l’obbligo motivazionale è attenuato. In base all’art. 4, comma 6, TUSP, la funzione assegnata dalla normativa europea ai G.A.L. comporta che la valutazione di inerenza ai fini istituzionali sia già stata condotta dal legislatore. Non serve quindi motivare su questo punto.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva delineata dalle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Sotto il primo profilo rileva una lacuna: nessuna informazione è fornita sulla situazione prospettica della società. Sotto il profilo soggettivo, invece, non emergono aspetti critici e l’esborso è contenuto.
Quanto alla convenienza economica e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Corte valorizza il nesso tra l’adesione e l’accesso ai finanziamenti del programma europeo. Non emergono infine profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
In conclusione, in continuità con le precedenti deliberazioni della Sezione, il mancato assolvimento dell’onere motivazionale su taluni punti non costituisce ragione ostativa all’acquisizione della partecipazione. La Corte non ravvisa elementi ostativi e raccomanda un attento monitoraggio dell’attività del G.A.L.
Nota della Redazione
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