Conto della riscossione incompleto: giudizio di conto inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 93 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale redatto in difformità dal modello 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996, per mancanza degli elementi essenziali costituiti dalla colonna degli importi riscossi e da quella degli estremi delle ricevute di riscossione, non risponde alle finalità cui è preordinato e non può qualificarsi né come rendiconto né come conto giudiziale. Non è quindi ammissibile, mancandone uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto fondato su tale atto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del giudizio, con obbligo per l’agente contabile di depositare il conto nelle forme rituali.
Il Fatto
Il magistrato relatore ha sottoposto al Collegio le criticità del conto giudiziale reso dall’agente contabile del Comune di Giulianova, avente ad oggetto gli incassi della piscina comunale per l’esercizio finanziario 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. Il conto risultava incompleto: mancavano la colonna degli importi riscossi e quella degli estremi delle ricevute di riscossione, mentre erano indicati gli estremi delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi.
All’udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha rilevato che i conti presentano irregolarità seriali e ha chiesto dichiararne l’inammissibilità, con condanna dell’agente contabile alla ripresentazione. Il Collegio ha ritenuto preliminarmente di non poter dichiarare ammissibile il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, regolamento di approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 77/1995, che prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto, con dati e informazioni differenti in ragione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente contabile della riscossione, il modello 21.
Nel modello 21 devono essere indicate le generalità dell’agente contabile, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in Tesoreria, il numero di quietanza, gli importi, i totali e le eventuali note. Nel conto in esame difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi e a quella degli estremi delle ricevute di riscossione, come previsto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL, e dall’art. 116 del Regolamento di contabilità del Comune di Giulianova.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile (C. Conti Sez. I n. 14/1985): ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 — scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato, può essere qualificato conto giudiziale e incardina il relativo giudizio.
Nella specie, al contrario, la mancanza degli elementi essenziali non consente la qualifica dell’atto come rendiconto, né a maggior ragione come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Il Collegio conclude pertanto per l’inammissibilità del giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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