Conto giudiziale improcedibile per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 65 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio, gravato di un mero debito di vigilanza, non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale; egli è qualificabile come agente amministrativo. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia, che fonda l’obbligo di resa del conto, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con movimenti di carico e scarico, consistenze iniziali e rimanenze finali. In assenza di tali presupposti, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità di un conto giudiziale reso da un’agente contabile per un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. L’atto depositato conteneva una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, ma vi figuravano anche beni immobili quali la villa comunale, le piazze, la torre civica, le vie del paese, l’impianto di illuminazione pubblica, le fontane, i pozzi, le gallerie, i garage, le scuole, i monumenti, i pascoli, i terreni e i fabbricati, oltre a scuolabus, pale meccaniche, autovetture e autobotte.
Con relazione di irregolarità il magistrato relatore aveva ricostruito la normativa sui consegnatari e sull’obbligo di resa del conto, rilevando che i beni immobili e quelli assimilati a fini inventariali sono esclusi dal giudizio di conto, perché non rientrano nel concetto di custodia o maneggio. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo postula una gestione di magazzino, alimentata dall’acquisizione in stock di beni, con scorte destinate a ricostituire le dotazioni operative delle articolazioni dell’amministrazione; esso genera un obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Il secondo connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso.
Il Collegio precisa che le scorte operative giacenti presso i singoli uffici, necessarie all’ordinario funzionamento, sono escluse dalla resa del conto giudiziale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Solo quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile, soggetta al giudizio di conto. Richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016.
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