Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 166 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, il giudice monocratico deve pronunciare estinzione per cessata materia del contendere allorché, nelle more, l’agente contabile abbia depositato i conti giudiziali, risultanti parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. La procedura di resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., senza che rilevi il tipo di decreto adottato dal giudice designato. Le successive valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti restano riservate alla fase prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha adito il giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale chiedendo la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
L’istante è un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva convenzionata con il Comune. Con decreto del giudice era stato fissato il termine per la resa dei conti. Il Comune ha trasmesso la documentazione tramite applicativo telematico; successivamente l’agente contabile ha depositato la documentazione giustificativa. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione della procedura. Il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, ricavabile dalle norme che ne regolano tutte le fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale ex art. 144 c.g.c.
Da ciò la Corte fa discendere una conseguenza precisa: tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotti. L’art. 144 c.g.c. non consente differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. La definizione resta unitaria.
La decisione si fonda anche su un precedente di legittimità richiamato nel testo, Cass. civ. sez. I n. 6071 del 2005, nonché su un precedente della medesima Sezione (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020), che aveva già affermato la natura giurisdizionale del procedimento.
Nel merito, i conti depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Sussistono pertanto evidenti ragioni di economia processuale che impongono di definire il giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il giudice precisa che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Infine, rilevata l’assenza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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