Gli incarichi fiduciari negli uffici di diretta collaborazione non richiedono comparazioni curriculari (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 22 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi di esperto conferiti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, costituiscono una deroga alle ordinarie regole di reclutamento del personale pubblico, giustificata dalla natura fiduciaria e dalla temporaneità del rapporto con il vertice politico. La scelta nominativa è rimessa all’ampia discrezionalità del Ministro, che non è tenuto a esperire procedure comparative né a motivare la preferenza sulla base di una valutazione tecnica curriculare ex ante. La discrezionalità ministeriale è temperata soltanto dai principi di razionalità e imparzialità, con sindacato giurisdizionale limitato ai casi di evidente illogicità. L’idoneità dell’incaricato può essere comprovata anche da un curriculum successivamente integrato, che dia conto di esperienze professionali e formazione accademica qualificanti.

Il Fatto

Il Ministro della salute, con decreto del 25 settembre 2025, conferiva a una professionista l’incarico di esperto in materia di formazione del personale sanitario, nell’ambito del contingente previsto dagli artt. 1, comma 5, e 8, comma 2, del d.p.c.m. 20 ottobre 2023, n. 195. L’atto era trasmesso alla Sezione centrale del controllo di legittimità per il visto preventivo.

L’Ufficio di controllo sollevava rilievi, ritenendo il curriculum vitae allegato incompleto e insufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di elevata e specifica professionalità richiesti dalla norma, considerato che l’interessata risultava inquadrata come assistente amministrativo presso una azienda sanitaria locale. L’Amministrazione riscontrava le osservazioni trasmettendo una versione aggiornata del curriculum, ma l’Ufficio di controllo non riteneva superate le perplessità e deferiva la pronuncia al Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 costituisce una disposizione speciale che deroga alle ordinarie modalità di reclutamento del personale per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. La norma consente la nomina diretta di esperti in ragione della temporaneità delle assegnazioni, con automatica decadenza se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro, e della particolare rilevanza del rapporto fiduciario con il vertice politico-amministrativo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale, segnatamente la sentenza n. 233/2006, che ha riconosciuto la legittimità di meccanismi analoghi per le nomine fiduciarie, commisurandone la durata a quella degli organi politici al fine di garantire efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost.. Il principio della scelta personale e discrezionale degli organi di governo per gli incarichi intuitu personae trova conferma anche nella sentenza n. 304/2010 della medesima Corte e nella giurisprudenza di questa Corte dei conti.

La Sezione chiarisce che la natura extra ordinem di tali incarichi esclude la necessità di procedure comparative fondate su una valutazione tecnica dei curricula. Il potere del Ministro di apprezzare l’idoneità dell’esperto comprende sia aspetti tecnici sia aspetti fiduciari ed è temperato soltanto dai principi di razionalità e imparzialità, con un sindacato giurisdizionale che può intervenire solo in presenza di evidente illogicità della scelta.

Nel caso di specie, il Collegio rileva che la valutazione complessiva dell’attività professionale e della formazione accademica dell’interessata, come emergente dal curriculum aggiornato prodotto in corso di istruttoria, consente di ritenere comprovata l’idoneità all’assolvimento delle funzioni di esperto in materia di formazione del personale sanitario. Il Collegio valuta positivamente l’esperienza specifica maturata e la qualificazione accademica, ritenendo tali elementi sufficienti a superare i rilievi inizialmente formulati dall’Ufficio di controllo.

La Sezione, pertanto, ammette al visto e alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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