Conferimento in godimento di terreni e restituzione integrale dei contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 58 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di superfici da parte del socio alla società agricola, ai fini della legittima costituzione del titolo di conduzione richiesto dalla circolare AG.E.A. n. 120 del 2016, presuppone che il socio sia titolare di un valido ed effettivo diritto di godimento sui terreni e che li trasferisca in proprietà alla compagine sociale. Una mera attestazione di carattere caritatevole, priva di oneri economici e di approvazione contrattuale, non integra alcun titolo di conduzione idoneo. La dichiarazione di superfici non possedute configura la dichiarazione eccessiva intenzionale di cui all’art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009, con conseguente obbligo di restituzione integrale dei contributi percepiti a titolo di danno erariale. La chiarezza della disciplina di settore esclude la buona fede dell’operatore che abbia agito in difformità dal modello legale.

Il Fatto

La società agricola, costituita con soli due soci, presentava le domande uniche di pagamento per le campagne 2020, 2021 e 2022, ottenendo contributi comunitari per complessivi euro 69.657,73. Il legale rappresentante e l’altro socio, che operava anche come incaricato del Centro di Assistenza Agricola, dichiaravano al S.I.A.N. la disponibilità di terreni con il titolo “godimento conferito nella costituzione della società”.

Gli accertamenti del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare evidenziavano che la quasi totalità delle superfici non era intestata ai soci: parte era in custodia giudiziaria a seguito di pignoramento, parte apparteneva a enti ecclesiastici che negavano qualsiasi cessione. La Procura regionale conveniva in giudizio entrambi i soci per il danno erariale. La Sezione giurisdizionale di primo grado accoglieva integralmente la domanda con la sentenza n. 11 del 2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione di appello riunisce i gravami proposti da entrambi i soccombenti avverso la medesima decisione, ai sensi dell’art. 184, comma 1, del codice di giustizia contabile. Il thema decidendum concerne la legittimità del titolo di conduzione dei terreni e la sussistenza dell’elemento soggettivo.

La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 25 del d.l. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012, che attribuisce piena fede al fascicolo aziendale elettronico, e dal d.m. n. 162 del 2015, che impone di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate. La circolare AG.E.A. n. 120 del 2016 precisa che, per le persone giuridiche, quando le superfici sono conferite dai soci, occorre allegare l’atto costitutivo o l’atto di conferimento, ma solo con riferimento al conferimento in proprietà. Nella specie il socio non era proprietario dei beni e la società non aveva stipulato alcun atto tra quelli ammessi.

L’attestazione del 30 aprile 2020, sottoscritta da un incaricato della diocesi, si rivela di arduo inquadramento giuridico: priva di intestazione, di oneri economici a carico del socio, qualificata come caritatevole e subordinata a futura approvazione. Essa non legittimava alcun conferimento e non manifestava il consenso del proprietario all’ulteriore trasferimento in società. Il verbale assembleare, di contenuto generico, non costituisce valido titolo di conduzione.

Il richiamo all’art. 27 della legge n. 203 del 1982 non giova agli appellanti, che hanno agito in modo opaco per ottenere contributi non spettanti. La circolare n. 749 del 2015, invocata dall’operatore C.A.A., risulta superata dalla successiva circolare n. 120 del 2016. La chiarezza della disciplina esclude in toto la buona fede, avendo il socio operato in posizione di conflitto di interessi nella consapevolezza della mancanza di un titolo valido.

Poiché i terreni costituivano il 20% della superficie aziendale e nessuna censura specifica è stata mossa sul punto, sussiste la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale, con obbligo di restituzione dell’intero contributo. La richiesta di riduzione del danno è inammissibile ai sensi dell’art. 193 del codice di giustizia contabile, non essendo stata proposta in primo grado. Gli appelli sono rigettati e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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