Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 26 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, di cui all’art. 142 c.g.c., sicché il giudizio medesimo deve essere definito con sentenza monocratica anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Quando il conto sia stato depositato anteriormente ai termini assegnati, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato. Il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione deve assumere la forma della sentenza, non del decreto monocratico, che ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c. non richiederebbe motivazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha promosso il giudizio per la resa del conto dell’agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2021. Con decreto il giudice designato ha assegnato all’agente il termine perentorio per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine per il deposito presso la sezione giurisdizionale.

Nelle more del deposito e della notifica del decreto, il Comune ha provveduto al deposito dei conti. La Procura ha quindi depositato istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c..

Il giudice richiama sul punto alcune pronunce conformi delle sezioni giurisdizionali per la Lombardia e per la Puglia, che hanno aderito alla medesima ricostruzione.

Quanto alla tipologia del provvedimento, poiché la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, il giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto debba essere costituito dalla sentenza. Anche in questo caso il giudice indica alcune decisioni recenti delle sezioni giurisdizionali per la Lombardia, la Basilicata, la Liguria e il Veneto, che hanno seguito lo stesso indirizzo.

Nel merito, risultando che i conti dell’agente contabile siano stati depositati anteriormente ai termini assegnati e che il Pubblico Ministero abbia chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice perviene alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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