Rinuncia all’istanza cautelare per sopravvenuta determinazione amministrativa (TAR Puglia n. 139 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente in ragione della sopravvenienza di un provvedimento che ha fatto venir meno le esigenze di tutela, determina la cessazione della materia del contendere sulla sola fase incidentale. Il Collegio prende atto della rinuncia senza pronunciarsi nel merito, dichiarando la compensazione delle spese di lite per giustificati motivi. L’estinzione del giudizio cautelare non incide sul ricorso principale, che prosegue secondo le ordinarie regole processuali.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di uno stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Taranto non aveva accettato le garanzie finanziarie prestate per la gestione dei rifiuti (recupero R10), nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. Con successivi motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato la nuova diffida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, volta all’adeguamento della garanzia finanziaria, unitamente alla nota provinciale resa in sede endoprocedimentale.
Nelle more del giudizio cautelare, la Provincia di Taranto ha adottato una nuova determinazione dirigenziale che ha determinato il superamento delle ragioni di urgenza originariamente prospettate. La società ricorrente ha pertanto depositato istanza di passaggio in decisione dichiarando di rinunciare all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con atto depositato in data 6 marzo 2026, ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare proposta, essendo venute meno le esigenze di tutela a suo tempo rappresentate, in relazione alla sopravvenuta determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto – V Settore n. 232 del 26.02.2026.
La rinuncia all’istanza cautelare costituisce manifestazione del potere dispositivo della parte, che può liberamente scegliere di non coltivare la fase incidentale quando la sopravvenienza di nuovi atti rende attuale la propria tutela. Il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto della rinuncia, non residuando nulla da decidere in ordine alla domanda di sospensione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla successione di numerosi provvedimenti amministrativi che hanno reso mutevole il quadro di riferimento. La compensazione evita che l’esito della fase cautelare, definita per volontà della parte e non nel merito, produca un ingiustificato aggravio economico a carico della parte soccombente in senso meramente processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.