Legittimo il giudizio collegiale della commissione a punteggi convergenti (TAR Veneto n. 1099 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, in assenza di un espresso obbligo di verbalizzazione imposto dalla lex specialis, i giudizi dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale. La sola coincidenza dei punteggi individuali non costituisce di per sé causa di illegittimità, potendo esprimere una fisiologica convergenza delle valutazioni, anche all’esito di un confronto dialettico. Né la mancata sottoscrizione delle schede allegate al verbale ne compromette la riferibilità ai commissari, quando il verbale indichi la provenienza e la stazione appaltante la confermi. Sul versante sostanziale, le tabelle ministeriali fissano la base d’asta ribassabile e non minimi inderogabili di compenso; nelle procedure pubbliche di architettura e ingegneria la nozione di equo compenso va letta come equo ribasso.
Il Fatto
Il Comune di Venezia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di gestione calore e impianti tecnologici, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, la gara è stata aggiudicata a un raggruppamento collocatosi al primo posto con punteggio di 96,7923, davanti al RTI ricorrente, operatore uscente, fermo a 96,4786.
Le ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti. Hanno contestato le modalità di valutazione tecnica, l’insostenibilità dei ribassi sui servizi professionali e sulle diagnosi energetiche, l’errata individuazione dei Criteri Ambientali Minimi e l’omessa previsione della clausola sociale, chiedendo in via subordinata una verificazione ex art. 66 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle numerose eccezioni in rito, per l’infondatezza nel merito delle censure. Quanto alla riferibilità soggettiva delle schede di valutazione, il TAR ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, senza un obbligo di specifica verbalizzazione, gli apprezzamenti dei commissari confluiscono nella decisione collegiale finale, sufficientemente documentata con l’attribuzione del voto complessivo.
Sulla coincidenza dei giudizi, il Collegio ha valorizzato la Adunanza Plenaria n. 16 del 14 dicembre 2022: l’identità delle valutazioni non è di per sé indice del carattere collegiale dello scrutinio, poiché può esprimere una fisiologica convergenza. Nel caso di specie la coincidenza è ulteriormente spiegata dalla griglia dell’art. 24.2 del disciplinare, che impone scaglioni ampi e nettamente distinti, senza coefficienti intermedi. Quanto alla dedotta contraddittorietà dei giudizi sintetici, il TAR ha osservato che espressioni quali “più che sufficiente” e “più che buono” sono riconducibili ai parametri predeterminati e non integrano sviamento.
Sulle risorse effettive, il Collegio ha escluso che il Full Time Equivalent costituisca autonomo elemento di valutazione: il disciplinare richiede un giudizio sulla quantità e qualità delle risorse strumentali, non sul monte ore offerto.
In tema di ribassi sui servizi professionali, il TAR ha escluso che le tabelle del d.m. 17 giugno 2016 pongano un limite massimo di ribasso, qualificandole come strumento per determinare la base d’asta ribassabile. Le giustificazioni documentate offerte dall’aggiudicataria hanno supportato la sostenibilità dell’offerta; perciò non sussistono ragioni per la richiesta verificazione. Sull’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ha reputato legittimo il riferimento ai CAM del d.m. 7 marzo 2012, non essendo l’appalto qualificabile come EPC. Infine, la censura sulla clausola sociale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse e comunque infondata.
Nota della Redazione
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