Obbligo di ottemperanza per la mancata attribuzione della Carta docente (TAR Lazio n. 13899 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce obbligo dell’Amministrazione scolastica dare integrale esecuzione al giudicato che riconosca al docente con contratto a termine il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento, senza che in sede di giudizio di ottemperanza possano sindacarsi i presupposti della pretesa accertata. L’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la rituale messa in mora, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora può essere esclusa quando la nomina del commissario costituisca ragione esimente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Una docente con contratto a termine aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025, con condanna del Ministero all’attribuzione dell’importo nominale di 500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza davanti al TAR Lazio.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nonostante la costituzione in giudizio, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in merito alla corretta esecuzione del titolo esecutivo. Tale silenzio è stato valorizzato alla luce del principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533/2001), secondo cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il Tribunale ha quindi affermato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai cristallizzati nel giudicato. La domanda è stata pertanto accolta, con la conseguente declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di ulteriori sessanta giorni su richiesta della ricorrente. Il ricorso è stato invece respinto quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora: l’esimente è stata individuata nella contestuale nomina del commissario, conformemente ai principi espressi dal Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15/2014, che riconoscono al giudice dell’ottemperanza una potestà discrezionale in materia.
Le spese di lite, liquidate in 400,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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