Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1006 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina la completa esecuzione entro un termine perentorio. Decorso infruttuosamente tale termine, si nomina un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici è subordinata al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, condannando l’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. Il titolo, notificato, era rimasto inadempiuto.
Non essendo stata proposta impugnazione, il giudicato si era formato ed era decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente, valutandola adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione del passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro, e dalla maturazione del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Tale termine è posto a garanzia del completo espletamento, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’ente resistente di darvi completa esecuzione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha inoltre predisposto la misura sostitutiva per il caso di perdurante inerzia, nominando sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici o di un dirigente o funzionario delegato. Al commissario è affidato il compito di adottare ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, anche coordinendosi con le strutture regionali.
Quanto al compenso, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo ad alcuna liquidazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.